Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Luglio 2006

Legge regionale 25 febbraio 2005, n.9

Legge regionale 25 febbraio 2005, N. 9: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”

(da “Bollettino Ufficiale Regione Veneto” n. 24 del 1 marzo 2005)

(Omissis)

ARTICOLO 30
Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario.

1. La Regione del Veneto, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) per la spesa d’acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, limitatamente alle scuole medie, e del secondo ciclo di istruzione, del Veneto;

b) per le spese di trasporto scolastico pubblico in favore degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione del Veneto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono complementari ed integrativi di quelli statali.

3. Con riferimento all’anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 17.721,56.

4. Con riferimento all’anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso ai nuclei familiari aventi un ISEE non superiore ad euro 17.721, 56.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché il riparto finanziario tra gli interventi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati per l’esercizio 2005 in euro 5.500.000,00, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2005.

7. È abrogato l’articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”; ai procedimenti amministrativi già in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

(Omissis)