Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 24 novembre 2001, n.17

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17:
“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania”, Speciale, del 29 novembre 2001)

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità della legge)

Con la presente Legge, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate:
a) esercizi di affittacamere;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) case per ferie;
d) ostelli per la gioventù;
e) attività ricettive in residenze rurali;
f) rifugi di montagna;
g) case religiose di ospitalità.

(Omissis)

Art. 4
(Case per ferie)

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie, é altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.
Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all’allegato C), che é parte integrante della presente Legge.

(Omissis)

Art. 8
(Case religiose di ospitalità)

Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla Legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all’allegato G), che é parte integrante della presente Legge.

(Omissis)