Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 24 novembre 2001, n.12

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 12:
“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania”, Speciale, del 29 novembre 2001)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alla Legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 3 novembre 1994, n.32 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli Enti Locali, promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti nonché i soggetti interessati:
a) l’armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania;
b) l’adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;
c) la istituzione di un Istituto Regionale di Thanatologia;
d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;
e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all’interno dei complessi cimiteriali;
f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;
g) la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

(Omissis)

Art. 4
(Composizione della Consulta)

La Consulta regionale di cui all’articolo 3, é composta come segue:

(Omissis)

i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dalla Curia per la prima figura professionale o dal Preside della Facoltà di Antropologia della Università degli Studi di Napoli per la seconda figura professionale – componente;

(Omissis)

Art. 9
(Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria)

(Omissis)

Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei Comuni consorziati per l’uso del cimitero. I Comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l’esecuzione ottimale degli stessi. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest’ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l’obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

Art. 10
(Costruzioni di cimiteri – Ampliamenti cimiteriali)

La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l’uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.
La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.
Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell’ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l’accorpamento di tali sepolture e la concessione ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

(Omissis)