Legge regionale 24 marzo 2003, n.3
Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3:
“Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 13 del 27 marzo 2003, Supplemento Ordinario n. 1)
(Omissis)
ARTICOLO 4
(Disposizioni in materia di servizi alla persona)
1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“3. L’attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. La deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente.”;
b) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“8. I criteri di assegnazione delle sovvenzioni sono predisposti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.”.
2. Alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) è apportata la seguente modifica:
a) ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 4 le parole “presidente della giunta regionale” sono sostituite dalle parole “dirigente della struttura competente”.
3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 bis dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“7 bis. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche assicurano il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione ed il rispetto degli obiettivi economico finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale per l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.”;
b) il comma 7 ter dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“7 ter. Ai fini di cui al comma 7 bis, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alle direzioni generali competenti in materia socio-sanitaria ogni tre mesi una certificazione, corredata dal parere del collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari di cui al comma 7 bis con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti contestualmente a presentare un piano, corredato del parere del collegio sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza automatica dall’incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre;”;
c) il comma 7 quinquies dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“7 quinquies. La decadenza automatica di cui all’articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 opera nei seguenti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;
b) mancata presentazione del piano di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come stabilito nell’ultimo periodo del comma 7 ter.”.
4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 93 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.”;
b) dopo il comma 4 sexies dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 septies. Le attività e le competenze di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, e all’articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti operanti nel settore dell’alimentazione degli animali), sono delegate alle aziende sanitarie locali, ad eccezione dell’assegnazione del numero di riconoscimento o di registrazione, che è mantenuta in capo alla Regione. Sono altresì delegate alle aziende sanitarie locali le competenze previste dall’articolo 15, commi 5 e 6, lettere a) e b), del d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.
4 octies. Le attività e le funzioni di competenza regionale ai fini del riconoscimento di impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 537 e al d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559, nonché ai decreti legislativi 4 febbraio 1993, n. 65, 18 aprile 1994, n. 286 e ai decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, 14 gennaio 1997, n. 54, 10 dicembre 1997, n. 495, 3 agosto 1998, n. 309, sono delegate alle aziende sanitarie locali. Rimangono in capo alla Regione l’attività di ispezione per accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento, nonché l’assegnazione del numero di riconoscimento.”.
5. Alla legge regionale 7 maggio 2001, n. 10 (Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell’eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell’ordine di presentazione, comunicano l’esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.”;
b) il comma 8 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“8. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.”;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lombarde;”;
d) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) ONLUS, enti morali, enti ecclesiastici riconosciuti e associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.”.
6. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“5. Nelle piscine e specchi d’acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.”.
7. La trasformazione di azienda ospedaliera in fondazione o la costituzione di una fondazione può riguardare l’intera azienda o parte di essa, garantendo, negli organi di indirizzo, la presenza maggioritaria di membri designati da soggetti pubblici. In caso di costituzione di fondazione si applicano le procedure previste dall’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Per la copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie di competenza economica dell’esercizio 2002 e riscontrabile nei bilanci d’esercizio 2002 delle aziende sanitarie, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 82.000.000,00.
9. All’onere di € 82.000.000,00 di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione per € 70.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.6.1.3.6.
“Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione” e per € 12.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese d’investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.
10. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell‘UPB 3.7.2.2.3.245 “Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie”, è incrementata di € 82.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2003.
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti morali, Edilizia sanitaria, Emigrazione, Lavori pubblici, Servizi alla persona, Alimenti, Servizio sanitario, Sport, Certificazioni, Famiglia, Sovvenzioni, Cooperazione, Patrimonio, Servizi sociali, Onlus, Volontariato, Sviluppo, Enti ecclesiastici, Ospedali
Natura:
Legge regionale