Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 24 marzo 2000, n.28

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28:
“Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 13 del 29 marzo 2000, Supplemento n. 2)

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Sanzioni relative alle norme regolamentari)

1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:
a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della Riserva;
c) uscire dai percorsi pedonali;
d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, mangianastri e simili; é sempre consentito l’uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall’Ente;
e) introdurre animali domestici.
2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:
a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;
b) danneggiare arredi ed attrezzature;
c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;
d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
e) accendere fuochi.

(Omissis)