Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2005

Legge regionale 24 marzo 2000, n.27

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27: “Piano Urbanistico Territoriale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 31 del 31 maggio 2000, Supplemento Straordinario)

(Omissis)

CAPO III – AMBITI URBANI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 29
(Insediamenti di valore storico culturale)

1. Il PUT indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
c) le aree gia’ vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
2. Il PUT, al fine di salvaguardarne l’integrita’ ambientale come bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.
3. Il PUT riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso dell’antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell’Antica Via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell’ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.
4. I Comuni per le zone di tipo “A” di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 gli interventi edilizi nelle zone “A”, cosi’ come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell’art. 39, comma 2 della legge regionale 31/1997.
5. Negli interventi di recupero edilizio, all’interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l’originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.

(Omissis)