Legge regionale 24 marzo 2000, n.20
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20:
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna” n. 52 del 24 marzo 2000)
(Omissis)
Art. A-24
(Attrezzature e spazi collettivi)
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l’istruzione; b) l’assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attivita’ sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell’art. A-23 dell’Allegato.
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale: a) per l’insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8 e 9; b) per l’insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento; c) per l’insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.
(Omissis)
Autore:
Regione Emilia Romagna
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Istruzione, Servizi sociali, Attività culturali, Attività sportive, Culto, Assistenza, Opere pubbliche, Tempo libero, Attrezzature collettive, Spazi pubblici, Sviluppo della comunità
Natura:
Legge regionale