Legge regionale 24 luglio 2006, n.25
Reegione Abruzzo. Legge regionale 24 luglio 2006, n. 25: “Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle citta’ d’arte e dei comuni di interesse storico artistico”.
(da B.U.R. n. 43 del 9 agosto 2006)
(omissis)
Art. 3.
Periodi di deroga agli orari
(omissis)
8. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui all’Art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell’arco dell’anno non
possono superare le tre giornate domenicali o festive.
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Apertura, Manifestazioni religiose, Festività, Deroga, Esercizi commerciali
Natura:
Legge regionale