Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 24 giugno 2002, n.8

Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8:
“Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 31 del 23 luglio 2002)

(Omissis)

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI

ARTICOLO 19
(Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)

1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.

(Omissis)