Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Ottobre 2005

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41

Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41: “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 19 del 7 marzo 2005)

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi
sociali

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita`)

1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il
sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito
denominato sistema integrato, volto a promuovere e garantire i
diritti di cittadinanza sociale, la qualita` della vita,
l`autonomia individuale, le pari opportunita`, la non
discriminazione, la coesione sociale, l`eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.

2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le
attivita` relative alla predisposizione ed alla erogazione di
servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o
di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficolta` che la persona incontra
nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche` le funzioni
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 2
(Il sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato:
a) ha carattere di universalita`;
b) promuove l`attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e
delle responsabilita` dei soggetti istituzionali e sociali per
la costruzione di una comunita` solidale;
c) promuove l`adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta`
sociale, favorendo l`autonoma iniziativa dei cittadini singoli
o associati;
d) valorizza l`autonomia delle comunita` locali, tutelando i
comuni minori, i territori montani ed insulari.

2. La programmazione e l`organizzazione del sistema integrato, in
conformita` con i livelli essenziali delle prestazioni sociali
definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.

3. La Regione e gli enti locali, nell`ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato,
gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli
altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel
settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato.

4. Al perseguimento delle finalita` del sistema integrato
concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 3
(Principi del sistema integrato)

1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:

a) rispetto della liberta` e dignita` della persona;
b) garanzia dell`uguaglianza, delle pari opportunita` rispetto a
condizioni sociali e stati di bisogno differenti,
valorizzazione della differenza di genere;
c) valorizzazione delle capacita` e delle risorse della persona;
d) perseguimento della possibilita` di scelta tra le prestazioni
erogabili;
e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli
interventi;
f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
g) sostegno all`autonomia delle persone disabili e non
autosufficienti;
h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie
quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la
cura della persona;
i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati,
nell`ambito dei principi di solidarieta` e di auto-
organizzazione;
j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e
valorizzazione delle professioni sociali.

2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i
servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria
alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal
soggetto gestore;
b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti,
dell`educazione, dell`istruzione, della formazione
professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed
urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca,
nonche` con tutti gli altri interventi finalizzati al
benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni
di disagio sociale;
c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui
all`articolo 17;
d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi
e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le
associazioni degli utenti e dei consumatori.

3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di
concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la
individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei
contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 4
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Il sistema integrato assicura l`erogazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai
sensi dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della
Costituzione, cosi` come definiti dall`articolo 22 della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Il piano integrato sociale regionale di cui all`articolo 27
definisce, sulla base del fabbisogno rilevato:

a) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e
degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle
prestazioni sociali definiti dallo Stato, nell`ambito delle
risorse trasferite, di cui all`articolo 45, comma 1;
b) le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo
omogeneo sul territorio toscano, nell`ambito delle risorse
regionali.

3. L`attuazione in ambito zonale del piano integrato sociale
regionale avviene sulla base delle caratteristiche sociali,
economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, nel
rispetto dei criteri di equita`, efficacia ed appropriatezza,
tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo
Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonche` della
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, ed e`
definita negli atti di programmazione locale di cui all`articolo
29.

CAPO II
Diritti di cittadinanza sociale

ARTICOLO 5
(Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del
sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche
alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della
Regione Toscana:

a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi
successivi al parto;
b) stranieri con permesso umanitario di cui all`articolo 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con
permesso di soggiorno di cui all`articolo 41 dello stesso
decreto legislativo;
c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia` presenti nel territorio dello
Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189.

3. I minori di qualsiasi nazionalita` e comunque presenti nel
territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e
ai servizi del sistema integrato.

4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione
Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle
condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e
secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e
locale.

ARTICOLO 6
(Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni)

1. Per i soggetti di cui all`articolo 5, comma 1 il comune di
residenza assicura la definizione del percorso assistenziale
personalizzato di cui all`articolo 7, comma 2, l`erogazione delle
prestazioni e sostiene gli oneri per l`assistenza prestata.

2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali di cui all`articolo 20, il
comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero
assume gli oneri per le prestazioni erogate.

3. Per i minori e` competente il comune nel quale risiede il
minore. Se il minore non e` residente in Toscana, e` competente
il comune nel cui territorio si e` manifestata la necessita`
d`intervento.

4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui
all`articolo 5, commi 2 e 4, e` competente il comune nel cui
territorio si e` manifestata la necessita` d`intervento.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all`articolo 47 sulla
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

ARTICOLO 7
(Modalita` per l`accesso al sistema integrato)

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi
territoriali della zona-distretto, di cui all`articolo 64 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio
sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai
servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

a) la presa in carico delle persone;
b) la proposta di progetti integrati di intervento;
c) l`erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui all`articolo 5 accedono alle prestazioni e
ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del
bisogno e della conseguente definizione di un percorso
assistenziale personalizzato.

3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il
complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma
coordinata, integrata e programmata, l`accesso informato e la
fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei
servizi, in relazione ai bisogni accertati.

4. L`assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:
a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura
l`attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate
in relazione agli obiettivi.

5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto
l`apporto di piu` competenze professionali, la valutazione degli
stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato
sono effettuate con il concorso di tutte le professionalita`
interessate.

6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati
dal sistema integrato i soggetti:

a) in condizione di poverta` o con reddito limitato o situazione
economica disagiata;
b) con incapacita` fisica o psichica, totale o parziale, di
provvedere alle proprie esigenze;
c) con difficolta` di inserimento nella vita sociale attiva e nel
mercato del lavoro;
d) sottoposti a provvedimenti dell`autorita` giudiziaria che
rendano necessari interventi assistenziali.

7. La programmazione zonale di cui all`articolo 29 indica i
criteri con i quali i comuni disciplinano le condizioni per
l`accesso agli interventi e servizi, anche con riferimento ai
soggetti di cui al comma 6.

ARTICOLO 8
(Diritto all`informazione e principi di comunicazione sociale)

1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema
integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale,
sulla disponibilita` delle prestazioni sociali e socio-sanitarie,
sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle
modalita` di erogazione delle prestazioni nonche` sulle
possibilita` di scelta tra le prestazioni stesse.

2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema
integrato hanno diritto:

a) ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi
di assistenza sociale;
b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi
previsti dalla legge;
c) a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente
con le disponibilita` esistenti nell`ambito territoriale
determinato per ciascun servizio sociale;
d) ad essere garantiti nella riservatezza e nella facolta` di
presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei
responsabili dei servizi e dei procedimenti nonche` ad
ottenere le debite risposte motivate.

3. Per i soggetti che presentino deficit psico-fisici e
sensoriali, culturali, sociali, tali da ostacolare l`acquisizione
di informazione sui diritti di cui ai commi 1 e 2, nonche` sulle
modalita` di accesso al sistema integrato, sono previste forme
specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento,
finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla normale fruizione dei
servizi e degli interventi sociali ed a garantirne la piena
accessibilita`.

4. La Regione promuove l`attivazione di punti informativi unitari
da parte dei comuni singoli o associati in raccordo con i servizi
territoriali della zona-distretto, aventi la finalita` di fornire
informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le
opportunita` sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e
gli interventi del sistema integrato. Tali punti informativi
svolgono la loro attivita` in raccordo con le strutture di
accesso unitario ai servizi di cui all`articolo 7, comma 1.

ARTICOLO 9
(Carta dei servizi sociali)

1. I soggetti pubblici e privati, che erogano prestazioni sociali
e socio-sanitarie adottano la carta dei servizi sociali, al fine
di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell`erogazione
dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali, esposta nei luoghi in cui
avviene l`erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la
visione da parte degli utenti, contiene almeno i seguenti
elementi:

a) caratteristiche delle prestazioni, modalita` di accesso, orari
e tempi di erogazione;
b) tariffe delle prestazioni;
c) assetto organizzativo interno;
d) procedure amministrative per la presa in carico e la
diffusione delle informazioni;
e) modalita` e procedure per la presentazione di reclami da parte
degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
f) riferimento alle clausole contrattuali e al rispetto della
normativa di cui all`articolo19, comma 2.

3. Entro duecentosettanta giorni dall`entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta uno schema generale di
riferimento per la redazione e l`aggiornamento della carta dei
servizi sociali.

ARTICOLO 10
(Pubblica tutela)

1. La Regione sostiene i comuni e le province che mediante
accordi, convenzioni o altri atti di collaborazione
istituzionale, attivano servizi e interventi di supporto in
favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell`espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al
libro I, titolo XII del codice civile, nonche` dei soggetti ai
quali sono conferite dall`autorita` giudiziaria le funzioni di
tutore, curatore o di amministratore di sostegno, anche in
raccordo con altri enti e autorita` interessate alla pubblica
tutela.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 attengono:

a) alla realizzazione di azioni specifiche di prevenzione e
sensibilizzazione sui temi dell`assistenza alle persone
incapaci e alla promozione dell`assunzione di responsabilita`
tutoriali;
b) alla verifica della appropriatezza e qualita` delle
prestazioni erogate alle persone incapaci;
c) al supporto alle attivita` dei tutori, dei curatori e degli
amministratori di sostegno, anche mediante lo svolgimento di
specifiche attivita` formative.

3. Nel piano integrato sociale regionale, di cui all`articolo 27,
sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e
degli interventi relativi alla pubblica tutela, al fine di
garantirne l`omogeneita` sul territorio regionale, e sono
individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e
interventi. E` data priorita` alle iniziative che consentono la
diffusione dei servizi e degli interventi sull`intero territorio
della provincia.

TITOLO II
Il sistema integrato

CAPO I
Soggetti istituzionali

ARTICOLO 11
(Il comune)

1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del
sistema integrato attraverso l`approvazione dei piani di ambito
zonale di cui all`articolo 29 da parte dell`articolazione zonale
della conferenza dei sindaci, di cui all`articolo 12, comma 4
della l.r. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale
secondo le modalita` previste dall`articolo 26.

2. I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e
servizi sociali, nonche` della gestione e dell`erogazione dei
medesimi. Sono fatte salve le funzioni diversamente attribuite
dalla normativa vigente.

3. In particolare i comuni sono competenti per:

a) il rilascio dell`autorizzazione e la vigilanza sulle strutture
residenziali e semiresidenziali;
b) la definizione delle condizioni per l`accesso alle prestazioni
erogate dal sistema integrato;
c) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori
ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e
dalla Regione.

ARTICOLO 12
(La comunita` montana)

1. La comunita` montana approva il piano di zona di cui
all`articolo 29 nel caso in cui coesistano le seguenti
condizioni:

a) vi sia totale coincidenza tra l`ambito territoriale della
comunita` montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunita` montana da parte dei comuni delle
funzioni amministrative di cui sono titolari.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la comunita`
montana e` sentita dall`articolazione zonale della conferenza dei
sindaci prima della adozione del piano di zona.

3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano integrato
sociale regionale di cui all`articolo 27 e il piano di indirizzo
per le montagne toscane approvato ai sensi della legge regionale
19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo
sviluppo della montagna), da ultimo modificata dalla legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82, e promuove intese ed accordi
di ambito interregionale per le zone di confine.

ARTICOLO 13
(La provincia)

1. Le province concorrono alla programmazione regionale e alla
programmazione di ambito zonale e curano il coordinamento con le
politiche settoriali di cui all`articolo 3, comma 2, lettera b) e
con i programmi locali di sviluppo di cui all`articolo 12 della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di
programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15
novembre 2004, n. 61.

2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di
preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei
soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi delle
disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione, professionale e
lavoro) come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n.
20.

3. Le province curano la tenuta degli albi e dei registri
regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione
sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati
alla costruzione delle reti di solidarieta` sociale.

4. Le province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione
del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e
previsione dei fenomeni sociali, nonche` di diffusione delle
conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di
collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.

5. Le province partecipano all`articolazione zonale della
conferenza dei sindaci per le finalita` di cui al presente
articolo e per garantire l`integrazione con la programmazione
zonale anche mediante la presentazione di progetti nel settore
sociale per problematiche interzonali.

ARTICOLO 14
(La Regione)

1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale
l`attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante
l`esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano integrato sociale regionale;
b) approvazione del regolamento di attuazione della presente
legge;
c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi
e i servizi sociali e quelli di cui all`articolo 3, comma 2,
lettere a) e b);
d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di cui
all`articolo 45;
e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di
interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione
innovativa;
f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale
regionale, nonche` delle funzioni di cui all`articolo 40.

3. Nell`esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta
strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli
enti locali e con le parti sociali, nonche` forme di
consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e
con i soggetti di cui all`articolo 17.

4. La Regione puo` attivare sperimentazioni per l`erogazione di
trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle
limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti disabili,
non autosufficienti e quale misura di contrasto della poverta`,
ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale di cui
all`articolo 58, comma 3.

5. La Regione col piano integrato sociale regionale puo`
prevedere sperimentazioni relative a tipologie di strutture
residenziali e semiresidenziali di cui al capo III, comprese
quelle di ambito delle comunita` di tipo familiare, definendone i
requisiti necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti
dall`articolo 62.

CAPO II
Soggetti sociali

ARTICOLO 15
(Le famiglie)

1. In attuazione dei principi e delle finalita` di cui agli
articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato,
attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui
all`articolo 52:

a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella
formazione e cura della persona durante tutto l`arco della
vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale;
b) sostiene le famiglie nei momenti di difficolta` e disagio
connessi all`assunzione di specifici compiti di cura nei
confronti di minori, disabili o anziani;
c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di
proposte e di progetti per l`offerta dei servizi.

2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte
nell`ambito dell`organizzazione dei servizi e degli interventi,
al fine di migliorarne la qualita` e l`efficienza.

ARTICOLO 16
(Le associazioni familiari)

1. Le finalita` di cui all`articolo 15 sono perseguite anche
tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni
familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari
realizzano attivita` di cura e di assistenza alla persona loro
affidata, secondo i percorsi disciplinati dall`articolo 7.

2. L`ente pubblico competente disciplina i rapporti con le
associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.

3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute
esperienze di solidarieta` e di auto-aiuto, anche attraverso la
realizzazione di servizi di prossimita` e di reciprocita`.

ARTICOLO 17
(Il terzo settore)

1. Nel rispetto del principio della sussidiarieta`, la Regione e
gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell`attivita`
svolta dai soggetti del terzo settore e, nell`ambito delle
risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e
qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo
settore:

a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato;
f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993,
n. 54 (Istituzione dell`albo regionale degli enti ausiliari
che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il
reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e
procedure per l`iscrizione);
g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto
previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione
regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie
specificita`, partecipano altresi` alla progettazione, attuazione
ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema
integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La Regione e gli enti locali sostengono le attivita` del
volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di
servizio costituiti ai sensi dell`articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

ARTICOLO 18
(Relazioni sindacali)

1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti
interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano
l`attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di
informazione, consultazione, concertazione e contrattazione
sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai
contratti nazionali e dagli accordi decentrati.

2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la concertazione
anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di
natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente
legge.

ARTICOLO 19
(Affidamento dei servizi)

1. Per l`affidamento dei servizi del sistema integrato, l`ente
pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3
agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per
la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”) procede secondo
modalita` tali da permettere il confronto tra piu` soggetti e
piu` offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di
qualita` dell`offerta, escludendo l`utilizzo del massimo ribasso
e prevedendo specifici standard per la valutazione dell`efficacia
e dell`appropriatezza delle prestazioni.

2. L`affidamento dei servizi avviene altresi` nel rispetto delle
clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi
decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento
giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonche` nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.

3. Per l`affidamento dei servizi alla persona ai soggetti del
terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell`art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328) e le disposizioni regionali di attuazione.

4. La direzione generale competente della Regione predispone
schemi-tipo utili ai fini della stipula delle convenzioni tra i
soggetti titolari di competenza in materia ed i soggetti gestori
delle strutture e/o erogatori dei servizi.

5. I soggetti affidatari dei servizi alla persona adottano la
carta dei servizi sociali di cui all`articolo 9.

CAPO III
Strutture residenziali e semiresidenziali

ARTICOLO 20
(Strutture residenziali e semiresidenziali)

1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali,
pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e
ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge
regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture
sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), da
ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34,
nonche` la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento
di posti letto, sono subordinate alla verifica della
compatibilita` del progetto con gli strumenti e gli atti di
governo del territorio di cui alla legge regionale 3 gennaio
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 e`
subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune
ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le
modalita` indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di
garantire la necessaria funzionalita` e qualita` dei servizi, la
sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.

3. Per l`esercizio della funzione di autorizzazione di cui al
comma 2, il comune si avvale di apposita commissione
multidisciplinare, costituita dall`azienda unita` sanitaria
locale in ambito zonale, composta da operatori con
professionalita` sanitarie, sociali e tecniche.

ARTICOLO 21
(Strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti
strutture:

a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-
assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per
l`accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti,
caratterizzate da media ed alta intensita` assistenziale,
media ed alta complessita` organizzativa, con una capacita`
ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei
fino a quaranta ospiti;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti
parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi,
caratterizzate da bassa intensita` assistenziale, media ed
alta complessita` organizzativa, con una capacita` ricettiva
massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a
quaranta ospiti;
c) strutture a carattere comunitario, per l`accoglienza di
soggetti che necessitano di una collocazione abitativa
protetta o con limitata autonomia personale, privi
temporaneamente o permanentemente del necessario supporto
familiare, caratterizzate da bassa intensita` assistenziale,
bassa o media complessita` organizzativa, con una capacita`
ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di
pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei
fino ad otto ospiti;
d) strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento
per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
e) centri di pronto accoglienza per minori, per l`accoglienza di
soggetti privi o carenti del sostegno familiare,
caratterizzate da media intensita` assistenziale, media ed
alta complessita` organizzativa, con una capacita` ricettiva
massima di dieci posti letto;
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche
organizzate con la modalita` di gruppo appartamento per cinque
nuclei;
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo
familiare caratterizzati da media intensita` assistenziale,
media complessita` organizzativa cosi` articolati:

1) comunita` familiari, con una capacita` ricettiva massima di
sei minori;
2) comunita` a dimensione familiare con una capacita`
ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati
alla pronta accoglienza;

h) gruppi appartamento per minori di eta` non inferiore a sedici
anni e con una capacita` ricettiva massima di quattro posti
letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie,
caratterizzate da diverso grado di intensita` assistenziale in
relazione ai bisogni dell`utenza ospitata, anche collocate o
in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere
a), b), c) e d) e delle comunita` a dimensione familiare di
cui alla lettera g).

2. Con il regolamento regionale, di cui all`articolo 62, sono
definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini
dell`autorizzazione.

3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle
strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti
non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del
codice penale, per la quale non sia intervenuta la
riabilitazione.

ARTICOLO 22
(Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di
attivita`)

1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di
avvio di attivita` le seguenti strutture:

a) comunita` di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e
le aggregazioni di comunita`, con funzioni di accoglienza a
bassa intensita` assistenziale, in cui sono ospitati fino ad
un massimo di otto soggetti maggiori di eta`, per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il percorso
individuale;
b) qualora il piano integrato sociale regionale ne preveda la
sperimentazione, le comunita` di tipo familiare per le
funzioni di assistenza a bassa intensita` per soggetti di
diverse fasce di eta` per un numero non superiore a sei
soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso
piano integrato sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare
bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi
condizioni di disagio economico, familiare e sociale in
stretto collegamento con i servizi territoriali.

2. La comunicazione di avvio di attivita` e` presentata al comune
nel cui territorio e` ubicata la struttura.

3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti
per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento
regionale, di cui all`articolo 62, definisce gli ulteriori
requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonche` le
modalita` di integrazione delle persone ospitate all`interno
delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari.

4. La comunicazione di avvio di attivita` e` finalizzata
all`esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla
sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

ARTICOLO 23
(Vigilanza sulle strutture autorizzate)

1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate
avvalendosi della commissione di cui all`articolo 20, comma 3.

2. Il comune disciplina le modalita` di svolgimento delle
attivita` di vigilanza, che si effettuano con cadenza almeno
annuale, anche mediante richiesta di informazioni, richiesta di
autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti,
attivita` di ispezione e controllo sulle strutture.

ARTICOLO 24
(Sanzioni amministrative)

1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali,
per le quali non sia stata rilasciata l`autorizzazione, determina
la chiusura dell`attivita` da parte del comune competente e
l`applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000,00 a euro 15.000,00.

2. Il comune dichiara altresi` la decadenza dell`autorizzazione,
disponendo la chiusura dell`attivita`, nel caso in cui siano
state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti anche
situazioni di pericolo per la salute degli ospiti, ovvero nel
caso di perdita dei requisiti di cui all`articolo 21, comma 1,
ovvero dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui
all`articolo 62, a pena di decadenza dall`autorizzazione. In
tutti i casi si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Qualora il comune riscontri la mancata adozione della carta
dei servizi sociali, la perdita di altri requisiti, diversi da
quelli di cui al comma 2, previsti dal regolamento regionale,
ovvero non sia stata data comunicazione dell`avvio dell`attivita`
ai sensi dell`articolo 22, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. Il comune assegna
altresi` un congruo termine per la regolarizzazione delle
inadempienze e delle irregolarita` riscontrate.

4. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto al
comma 3, gli importi della sanzione applicata sono aumentati
della meta` e il comune puo` disporre la sospensione delle
attivita` della struttura.

ARTICOLO 25
(Accreditamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
proposta di legge avente ad oggetto la disciplina dei casi e
delle modalita` di accreditamento dei servizi alla persona e
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e
private, ivi inclusi quelli che operano nelle aree
dell`integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare
prestazioni per conto degli enti pubblici competenti.

TITOLO III
Programmazione e organizzazione delle funzioni

CAPO I
Programmazione

ARTICOLO 26
(Principi generali)

1. Per la realizzazione del sistema integrato e` adottato il
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,
sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti
territoriali, della verifica sistematica dei risultati in termini
di qualita` e di efficacia, in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 49/1999.

2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato e`
attuata secondo i principi dell`integrazione con gli atti di
programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle
altre materie di cui all`articolo 3, comma 2, lettera b).

3. I comuni concorrono alla definizione ed alla valutazione delle
politiche regionali in materia sociale e socio-sanitaria
attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-
sanitaria di cui all`articolo 11 della l.r. 40/2005.

ARTICOLO 27
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale approva il piano integrato sociale
regionale, in raccordo con il piano sanitario regionale, di cui
all`articolo 18 della l.r. 40/2005, promuovendo la realizzazione
di una programmazione regionale integrata in ambito socio-
sanitario.

2. Sulla proposta di piano integrato sociale regionale la Giunta
regionale acquisisce il parere della conferenza permanente per la
programmazione socio-sanitaria di cui all`articolo 11 della l.r.
40/2005.

3. La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione
previste ai sensi della l.r. 49/1999, adotta il piano integrato
sociale regionale che e` presentato al Consiglio regionale per la
sua approvazione, entro sei mesi dalla approvazione del programma
regionale di sviluppo.

4. Il piano integrato sociale regionale ha durata corrispondente
a quella del programma regionale di sviluppo, e` approvato
nell`anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la
programmazione, ed e` aggiornato annualmente in coerenza con gli
atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con
proiezione pluriennale.

5. Il piano integrato sociale regionale definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con
riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo
V ed i fattori di rischio sociale da contrastare;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e
degli interventi e le eventuali prestazioni aggiuntive atte ad
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui
all`articolo 4, ivi compreso il servizio sociale
professionale, il segretariato sociale per informazione e
consulenza e il servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza;
c) le priorita` di intervento relative ai soggetti di cui
all`articolo 7, comma 6, nonche` le sperimentazioni e gli
interventi di cui all`articolo 14;
d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il
concorso degli utenti al costo delle prestazioni anche al fine
di favorire l`adozione di criteri comuni di accesso alle
prestazioni sociali;
e) le modalita` di ripartizione agli enti locali, anche in ambito
zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al
finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di
parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti
elementi:

1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;
2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;
3) bisogni di assistenza;
4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone;

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei
comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi
dell`articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39
(Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in
situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio
1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l`attuazione di
piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme
sulla tutela dell`artigianato artistico e tradizionale toscano
e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli
apprendisti artigiani”);
g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di
solidarieta` interistituzionale di cui all`articolo 46;
h) gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza
degli interventi;
i) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di
interesse regionale, nonche` l`ambito territoriale di
attuazione ritenuto appropriato;
j) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione
finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione
sociale;
k) i benefici aggiuntivi, per tutto il territorio regionale, a
favore degli invalidi civili, di cui all`articolo 130, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59).

6. Il piano integrato sociale regionale contiene elementi di
valutazione della programmazione costituiti da:

a) la valutazione di impatto, comprensiva dell`analisi del
fabbisogno sociale del territorio, delle risorse disponibili,
dello studio di fattibilita` degli interventi e della
individuazione di indicatori;
b) il monitoraggio “in itinere” dello stato di attuazione dei
piani di zona, sulla base di indicatori e parametri;
c) la valutazione consuntiva di periodo, relativa agli obiettivi
perseguiti, alla qualita` degli interventi e alla
sostenibilita` economica degli stessi, sulla base di
indicatori prestabiliti come previsto dal comma 5, lettera h).

ARTICOLO 28
(Commissione regionale per le politiche sociali)

1. E` costituita presso la Giunta regionale la commissione
regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle
associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle
organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e
alle associazioni professionali.

2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge
funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di
cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei
fenomeni sociali di interesse regionale.

3. La commissione regionale per le politiche sociali e`
presieduta dall`assessore regionale competente in materia sociale
o suo delegato.

4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento
regionale di cui all`articolo 62.

5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in
carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche
sociali partecipano i componenti della Giunta regionale
competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati
a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore
civico regionale, i rappresentanti del dipartimento
dell`amministrazione penitenziaria e componenti della
magistratura.

7. Le modalita` di funzionamento della commissione regionale per
le politiche sociali, ivi inclusa la possibilita` di
articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con
regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.

8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche
sociali e` corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo
le modalita` stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 29
(Programmazione zonale)

1. Il piano di zona e` lo strumento della programmazione locale
del sistema integrato ed e` elaborato tenendo conto delle
indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano integrato
sociale regionale.

2. Nel piano di zona sono indicati:

a) la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai
comuni nel territorio e le modalita` di coordinamento e
integrazione di tali servizi e interventi;
b) gli obiettivi di politica sociale da perseguire;
c) i servizi e gli interventi volti a garantire i livelli
essenziali di assistenza definiti dallo Stato e le prestazioni
aggiuntive di cui all`articolo 4;
d) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori
ed integrativi e le risorse messe a disposizione a tale scopo
dagli enti locali;
e) la previsione delle risorse necessarie alla realizzazione, in
ambito zonale, degli interventi e servizi integrati e di
progetti innovativi;
f) l`individuazione degli enti titolari dei servizi e degli
interventi per i quali e` disposto il finanziamento regionale
del piano di zona;
g) l`entita` delle risorse regionali destinate a progetti
innovativi proposti dai soggetti del terzo settore;
h) la valutazione di impatto della programmazione, effettuata a
livello zonale;
i) gli strumenti per il monitoraggio “in itinere” del piano
stesso;
j) la valutazione consuntiva di periodo, effettuata a livello
zonale.

3. Il piano integrato di salute, di cui all`articolo 21 della
l.r. 40/2005, e` lo strumento con il quale sono integrate le
politiche sociali di ambito zonale con le politiche sanitarie a
livello di zona-distretto.

4. Nel caso di sperimentazione delle Societa` della salute, di
cui all`articolo 65 della l.r. 40/2005, ovvero in caso di intesa
tra l`articolazione zonale della conferenza dei sindaci e
l`azienda unita` sanitaria locale di riferimento, il piano
integrato di salute costituisce lo strumento unico di
programmazione locale della zona-distretto.

5. Il piano di zona costituisce atto rilevante per la
programmazione ai sensi dell`articolo 14, comma 2, lettera e)
della l.r. 49/1999.

ARTICOLO 30
(Procedimento per l`approvazione del piano di zona)

1. La proposta di piano di zona e` oggetto di una conferenza
istruttoria pubblica, indetta dall`articolazione zonale della
conferenza dei sindaci.

2. Alla conferenza istruttoria sono invitati a partecipare le
aziende sanitarie, le aziende di servizi alla persona di cui alla
l.r. 43/2004, gli altri soggetti pubblici interessati, i soggetti
del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti
sociali, nonche` le associazioni di tutela degli utenti e dei
consumatori presenti sul territorio.

3. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci, sulla
base delle risultanze della conferenza istruttoria, approva il
piano di zona.

4. I soggetti del terzo settore possono presentare progetti
innovativi per la gestione degli interventi, ai sensi
dell`articolo 29, comma 2, lettera g), che sono oggetto di
selezione da parte dei soggetti competenti.

ARTICOLO 31
(Carta dei diritti di cittadinanza sociale)

1. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci adotta la
carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti
del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti
sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei
soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.

2. La carta contiene:

a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli
interventi sociali, le opportunita` sociali presenti nel
territorio;
b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni
disciplinati nella programmazione zonale;
c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualita`
della vita;
d) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei
cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.

ARTICOLO 32
(Patti per la costruzione di reti di solidarieta` sociale)

1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attivita` organizzate
da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II,
anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali, di patti per la costruzione di reti di
solidarieta` sociale, anche attraverso l`attivazione di procedure
di contrattazione negoziata.

2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo
settore, delle organizzazioni sindacali, delle categorie
economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che
hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale
mediante l`impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e
patrimoniali.

CAPO II
Organizzazione territoriale e funzioni gestionali

ARTICOLO 33
(Ambiti territoriali per la gestione associata del sistema locale
di interventi e servizi sociali)

1. Le zone-distretto, come individuate nell`allegato A alla l.r.
40/2005, costituiscono l`ambito territoriale di riferimento per
la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli
interventi di competenza dei comuni.

2. I comuni possono altresi` gestire in forma associata le
funzioni, i servizi e gli interventi nei livelli ottimali
individuati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40
(Disposizioni in materia di riordino territoriale e di
incentivazione delle forme associative di comuni), da ultimo
modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60, a
condizione che tale gestione sia svolta in coerenza con la
programmazione di ambito zonale.

3. Per le attivita` che hanno rilevanza per due o piu` zone-
distretto e per le azioni innovative d`interesse regionale, la
Regione individua, di concerto con gli enti locali coinvolti, gli
ambiti territoriali piu` appropriati per la loro efficace
attuazione.

ARTICOLO 34
(Gestione associata dei servizi e degli interventi)

1. La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli
interventi di competenza dei comuni avviene nelle forme previste
dalla legislazione vigente.

2. La Regione incentiva le gestioni associate volontarie della
zona-distretto, attivate in coerenza con la l.r. 40/2001 e con i
provvedimenti attuativi, ovvero attivate nei livelli ottimali di
cui all`articolo 33, comma 2.

3. Le forme associative prescelte dai comuni sono indicate nel
piano di zona o nel piano integrato di salute.

4. Il piano integrato sociale regionale puo` prevedere l`obbligo
di gestire in forma associata gli interventi a carattere
innovativo e sperimentale di interesse regionale.

5. L`ente cui e` attribuita la responsabilita` della gestione
associata esercita le funzioni su tutto il territorio dei comuni
partecipanti, salvo quanto previsto dall`atto associativo in caso
di costituzione di ufficio comune. L`atto associativo puo`
stabilire il regolamento unitario per lo svolgimento delle
funzioni associate.

6. Il piano integrato sociale regionale determina una quota di
risorse del fondo sociale regionale da riservare alle
incentivazioni delle forme di gestione associata, di cui al comma
2; il piano determina altresi` una quota da riservare allo
svolgimento dei compiti di supporto all`attivita` di
programmazione.

ARTICOLO 35
(Aziende unita` sanitarie locali)

1. Il comune puo` delegare la gestione di interventi o servizi
sociali all`azienda unita` sanitaria locale, in coerenza con
quanto previsto dall`articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r.
40/2005.

2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali
delegati, l`azienda unita` sanitaria locale ed il comune
stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti:

a) la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei
compiti e degli interventi connessi alle attivita` ed ai
servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attivita` e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie
necessarie per la gestione delle attivita` e dei servizi
delegati, la loro entita`, nonche` le modalita` per il loro
trasferimento all`azienda unita` sanitaria locale;
d) la periodicita` ed i contenuti delle informazioni da fornire
ai comuni, con particolare riguardo alle attivita` svolte,
alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate.

3. Il direttore dei servizi sociali dell`azienda unita` sanitaria
locale coadiuva il direttore generale dell`azienda stessa nella
direzione degli interventi e dei servizi sociali delegati.

ARTICOLO 36
(Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi
tra comuni e aziende unita` sanitarie locali – Societa` della
salute)

1. La Regione sostiene ed incentiva forme innovative di gestione
unitaria dei servizi sociali e sanitari denominate, ai sensi
dell`articolo 65 della l.r. 40/2005, Societa` della salute,
basate su modalita` organizzative e di governo integrate tra
comuni e aziende unita` sanitarie locali, promuovendo la
partecipazione attiva dei comuni e delle aziende unita` sanitarie
locali per quanto riguarda la conoscenza dei bisogni, la messa a
disposizione delle risorse e l`assolvimento degli impegni. La
Regione e i comuni valutano i risultati conseguiti dalle Societa`
della salute.

2. Nella zona-distretto in cui e` costituita la Societa` della
salute l`organo di governo della stessa assume, con l`esclusione
della rappresentanza aziendale, le funzioni e le competenze
attribuite dalla presente legge all`articolazione zonale della
conferenza dei sindaci.

3. I comuni possono conferire alla Societa` della salute funzioni
e compiti di coordinamento, direzione, organizzazione di servizi
e interventi sociali ed, eventualmente, di gestione, in relazione
allo sviluppo del processo di integrazione.

4. Le Societa` della salute organizzano le funzioni proprie del
livello di zona-distretto sulla base degli indirizzi dettati
dagli atti di programmazione regionale. Le disposizioni di cui
agli articoli 35, 37, 38, 43, comma 2, 49 e 51, non vincolano le
Societa` della salute.

ARTICOLO 37
(Responsabile del coordinamento sociale)

1. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci, d`intesa
con l`azienda unita` sanitaria locale, individua un coordinatore
sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui
all`articolo 7, commi 1 e 4, tenendo conto delle gestioni
associate eventualmente attivate. Il coordinatore sociale:

a) e` responsabile dell`attuazione e della verifica delle
prestazioni sociali previste negli atti di programmazione
zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei
servizi;
c) partecipa alle attivita` dell`ufficio di coordinamento, di cui
all`articolo 64, comma 5 della l.r. 40/2005.

ARTICOLO 38
(Segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica dell`articolazione zonale della
conferenza dei sindaci, costituita ai sensi dell`articolo 12,
comma 10 della l.r. 40/2005, svolge le seguenti funzioni:

a) supporta tecnicamente l`organo di governo della zona-
distretto;
b) collabora alla predisposizione degli atti di programmazione
locale;
c) sostiene la partecipazione in ambito zonale dei soggetti del
terzo settore;
d) sviluppa ed applica gli strumenti propositivi, progettuali,
valutativi e di monitoraggio in ogni fase operativa della
programmazione zonale;
e) predispone la relazione consuntiva di zona-distretto, di cui
all`articolo 43, e collabora alla raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie al sistema informativo sociale
regionale di cui all`articolo 41.

2. La segreteria tecnica puo` essere costituita quale ufficio
comune tra tutte le amministrazioni locali e la azienda unita`
sanitaria locale della zona-distretto, cosi` come indicate
all`articolo 12, comma 10 della l.r. 40/2005, con le modalita` e
per gli effetti di cui all`articolo 30, commi 2 e 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull`ordinamento degli enti locali), anche per lo svolgimento di
attivita` di coordinamento, connesse alla realizzazione del piano
di zona. In tale ipotesi la segreteria tecnica compie gli atti
attuativi della programmazione relativi ai progetti innovativi
presentati dai soggetti del terzo settore, nei casi individuati
dal piano di zona.

ARTICOLO 39
(Formazione degli operatori dei servizi sociali)

1. Il regolamento regionale, di cui all`articolo 62, individua i
livelli di formazione scolastica e professionale per gli
operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle
funzioni e delle competenze necessarie a garantire l`adeguatezza
e l`appropriatezza delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali, nell`ambito delle rispettive
competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:

a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le
professionalita` degli operatori sociali degli enti locali;
b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai
processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge;
c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;
d) coordinano e indirizzano le attivita` di aggiornamento,
tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed
educativa, favorendo la multidisciplinarita` fra i soggetti e
le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli
interventi e dei servizi;
e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e
della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli
senza scopo di lucro.

3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e
dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione
degli operatori sociali alle iniziative di formazione,
qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.

CAPO III
Valutazione e monitoraggio del sistema integrato

ARTICOLO 40
(Osservatorio sociale)

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un
sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei
fenomeni sociali del sistema integrato, nonche` di diffusione
delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura
organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

2. L`osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche
in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di
realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base
regionale.

3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le
province, con le modalita` di cui all`articolo 13, comma 4,
assicurando il funzionamento di strutture di osservatorio in
ambito provinciale. Per l`attuazione di tali funzioni le province
possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante
l`attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti
di ricerca, universita`.

4. Per l`esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la
Regione e le province favoriscono il raccordo con i comuni, le
aziende unita` sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e
promuovono la partecipazione, anche tramite la costituzione di
apposito comitato, delle organizzazioni sindacali, delle parti
sociali e dei soggetti del terzo settore, per lo scambio e la
condivisione dei dati e delle conoscenze utili per la valutazione
e la programmazione zonale e regionale.

ARTICOLO 41
(Sistema informativo sociale regionale)

1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in
relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla
gestione del sistema informativo sociale regionale per assicurare
tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni
necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione
delle politiche sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono
tenuti a fornire annualmente le informazioni richieste affinche`
confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale
regionale.

ARTICOLO 42
(Relazione sociale regionale)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno
ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i
risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel piano
integrato sociale regionale, conoscere l`evoluzione dei fenomeni
sociali e lo stato dei servizi, nonche` disporre di elementi per
la programmazione di settore.

ARTICOLO 43
(Relazione consuntiva di zona-distretto)

1. In ambito zonale la relazione consuntiva di zona-distretto e`
lo strumento annuale di verifica dei risultati raggiunti in
rapporto agli obiettivi definiti dal piano di zona.

2. La relazione consuntiva di zona-distretto e` predisposta a
cura della segreteria tecnica di cui all`articolo 38 in
collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente
competenti, ed e` adottata dall`articolazione zonale della
conferenza dei sindaci contestualmente all`approvazione del piano
di zona. Nei quindici giorni successivi alla sua approvazione, la
relazione e` trasmessa alla Giunta regionale.

CAPO IV
Finanziamento

ARTICOLO 44
(Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato e` finanziato con le risorse stanziate
dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici,
dallo Stato e dall`Unione Europea, nonche` da risorse private.

ARTICOLO 45
(Fondo sociale regionale)

1. Fino all`attuazione dell`articolo 119 della Costituzione, nel
fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali
determinate annualmente con legge di bilancio, nonche` le
risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall`Unione
europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di
interventi e servizi sociali.

2. L`intervento finanziario della Regione ha carattere
contributivo e perequativo rispetto all`impegno finanziario dei
comuni e degli altri enti locali, ed e` finalizzato a sostenere
lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e
dell`erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all`articolo
4, comma 2, lettera b).

3. Il fondo sociale regionale e` destinato:

a) alla Regione per una quota individuata in sede di
aggiornamento annuale del piano integrato sociale regionale e
riservata al finanziamento delle seguenti attivita`:
1) promozione e realizzazione di progetti o programmi
innovativi e sperimentali di interesse regionale;
2) adesione a progetti in relazione ai quali e` previsto il
cofinanziamento;
3) realizzazione delle attivita` dell`osservatorio sociale e
implementazione del sistema informativo dei servizi
sociali;
4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo
regionale;

b) agli enti locali per:
1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente
legge;
2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti
innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
3) la promozione della solidarieta` interistituzionale ai
sensi dell`articolo 46;
4) il sostegno delle gestioni associate di cui all`articolo
34, comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse
stanziate ai sensi della l.r. 40/2001 e della l.r. 39/2004.

ARTICOLO 46
(Fondo sociale regionale di solidarieta` interistituzionale)

1. l piano integrato sociale regionale determina la quota di
fondo regionale destinata alle spese per le prestazioni sociali
sostenute in ambito zonale per interventi relativi alle
prestazioni per i soggetti di cui all`articolo 5, commi 2, 3 e 4
nonche` la quota destinata al sostegno di :

a) interventi non quantificabili preventivamente in sede
programmatoria in quanto derivanti da eventi eccezionali o da
fenomeni nuovi per il territorio;
b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi
squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti
all`erogazione delle prestazioni.

2. Nel piano integrato sociale regionale sono specificate le
modalita` di accesso al fondo secondo le quote determinate ai
fini del comma 1, le procedure di richiesta, l`assegnazione e
liquidazione dei contributi, nonche` i criteri di priorita` per
il finanziamento.

ARTICOLO 47
(Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni)

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato e`
stabilito a seguito della valutazione della situazione economica
del richiedente, effettuata con lo strumento dell`indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell`articolo 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449), da
ultimo modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. Il piano integrato sociale regionale individua ulteriori
criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell`ISEE con
particolare riferimento alle situazioni di disabilita` grave
riconosciute ai sensi dell`articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l`assistenza,
l`integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

3. I comuni, con riferimento alla programmazione regionale e
zonale, definiscono l`entita` della compartecipazione ai costi da
parte degli utenti, articolata per prestazioni, tenuto conto
delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO IV
Integrazione socio-sanitaria

CAPO I
Integrazione socio-sanitaria

ARTICOLO 48
(Integrazione socio-sanitaria)

1. Le attivita` ad integrazione socio-sanitaria sono volte a
soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e
mantenimento delle autonomie personali, d`inserimento sociale e
miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante
prestazioni a carattere prolungato.

2. Secondo quanto disposto dall`articolo 3-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell`articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie), le prestazioni socio-
sanitarie sono assicurate, mediante il concorso delle aziende
unita` sanitarie locali e dei comuni, dall`erogazione integrata
delle prestazioni sanitarie e sociali necessarie a garantire una
risposta unitaria e globale ai bisogni di salute, che richiedono
interventi sanitari e azioni di protezione sociale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
sentita la conferenza permanente per la programmazione socio-
sanitaria di cui all`articolo 11 della l.r. 40/2005, individua i
servizi inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, di
cui al comma 2, e definisce i criteri per il concorso delle
risorse sanitarie e sociali in attuazione del d.p.c.m 14 febbraio
2001.

4. L`autorizzazione all`esercizio delle strutture residenziali e
semiresidenziali, non disciplinata dalla l.r. 8/1999, che erogano
prestazioni inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria,
e` disciplinata dal regolamento di cui all`articolo 62.

ARTICOLO 49
(Criteri per la gestione delle attivita` di integrazione socio-
sanitaria)

1. I comuni e le aziende unita` sanitarie locali, in base alle
determinazioni di cui all`articolo 48, comma 3, individuano
modalita` organizzative di raccordo per la gestione dei servizi,
fondate sull`integrazione professionale delle rispettive
competenze, e disciplinano i relativi rapporti finanziari,
mediante accordi o convenzioni ai sensi della normativa vigente.

2. Il coordinamento e l`integrazione degli interventi socio-
sanitari si attua, ai fini dell`appropriatezza e dell`efficacia
delle prestazioni, in coerenza con le indicazioni di cui
all`articolo 7, sulla base della valutazione multiprofessionale
del bisogno, della definizione del percorso assistenziale
personalizzato e della verifica periodica degli esiti.

3. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
modalita` di coordinamento fra le attivita` di integrazione
socio-sanitaria ed il complesso degli interventi sanitari.

4. La Giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento
per gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 50
(Consultori familiari)

1. I consultori familiari, nell`ambito delle funzioni previste
dalla normativa vigente statale e regionale nonche` dagli atti di
programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di
prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-
relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

2. Nei consultori familiari, organizzati in ambito della zona-
distretto di cui all`articolo 64 della l.r. 40/2005, e`
assicurata l`integrazione delle attivita` socio-sanitarie con
quelle sociali gestite dai comuni, singoli o associati, al fine
di sostenere e valorizzare:

a) il principio della maternita` e paternita`, basato su scelte
consapevoli e responsabili, anche tramite azioni di
informazione sulle problematiche incidenti sulla vita
sessuale;
b) la corresponsabilita` dei genitori nei confronti dei figli,
nel rispetto dell`ordinamento vigente;
c) la tutela della donna in gravidanza e gli interventi a
sostegno della maternita`.

3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel
rispetto del principio di sussidiarieta`, il riconoscimento del
ruolo che le organizzazioni del volontariato e l`associazionismo
di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di
mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi.

4. La Regione assicura, attraverso l`azione dei consultori
familiari, l`informazione su:

a) i diritti delle donne in gravidanza compresa la facolta` di
partorire in anonimato;
b) i servizi presenti sul territorio per la tutela della
gravidanza e della maternita` e le modalita` del loro
utilizzo;
c) le associazioni e le organizzazioni che operano in ambito
socio sanitario.

5. La Regione valorizza con azioni mirate, indicate nel piano
integrato sociale regionale, l`apporto multiprofessionale degli
operatori dei consultori familiari.

ARTICOLO 51
(Ufficio di coordinamento distrettuale )

1. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua
i responsabili delle attivita` ad integrazione socio-sanitaria
gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali
responsabili integrano l`ufficio di coordinamento della zona-
distretto di cui agli articoli 64, commi 5 e 6, e 66 comma 4
della l.r. 40/2005.

TITOLO V
Politiche sociali integrate

CAPO I
Politiche sociali integrate

ARTICOLO 52
(Politiche per le famiglie)

1. Le politiche per le famiglie consistono nell`insieme degli
interventi e dei servizi volti a favorire l`assolvimento delle
responsabilita` familiari, a sostenere la genitorialita`, la
maternita` e la nascita, ad individuare precocemente ed
affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei
nuclei familiari, a creare reti di solidarieta` locali.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per le famiglie:

a) i contributi economici, di carattere continuativo,
straordinario o urgente, compresa l`erogazione di agevolazioni
per l`affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno
e l`erogazione di contributi per interventi di adeguamento
delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel
domicilio familiare di soggetti non autosufficienti;
b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a
beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali;
c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie
impegnate in attivita` di cura e assistenza di persone
disabili, di persone con problemi di salute mentale, di
anziani e di minori in affidamento;
d) i servizi e le attivita` di sostegno alla genitorialita` ed
alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di
sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;
e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle
responsabilita` lavorative e di quelle familiari, anche nel
quadro dell`armonizzazione dei tempi e spazi delle citta`.

3. I comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro,
possono concedere prestiti sull`onore, consistenti in
finanziamenti a tasso zero o agevolato secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito, per
sostenere le responsabilita` individuali e familiari e agevolare
l`autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie
giovani con figli, di gestanti in difficolta`, di famiglie con a
carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e
temporanea difficolta` economica, di famiglie di recente
immigrazione con gravi difficolta` di inserimento sociale.

ARTICOLO 53
(Politiche per i minori)

1. Le politiche per i minori consistono nell`insieme degli
interventi e dei servizi volti a garantire al minore la
protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a
promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico,
l`educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e
sociale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

a) l`ascolto, l`accompagnamento ed il sostegno per promuovere
l`esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire
forme di esclusione e di devianza, privilegiando la crescita
del minore nel proprio ambiente familiare;
b) il pronto intervento, l`accoglienza, la protezione,
l`assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che
si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza
familiare o che risultano non accompagnati ai sensi
dell`articolo 33 del d.lgs. 286/1998;
c) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza,
quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore,
all`autorita` giudiziaria competente al fine dell`adozione dei
provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;
d) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell`autorita`
giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l`autorita`
giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della
Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), da ultimo modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
e) l`affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali
socio-educativi e le altre tipologie di affidamento, secondo
gli indirizzi della Giunta regionale da emanarsi entro
centottanta giorni dall`entrata in vigore della presente
legge;
f) le attivita` necessarie ed i compiti correlati all`adozione
nazionale ed internazionale.

3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi
rivolti ai minori l`interesse del minore e` considerato
superiore.

ARTICOLO 54
(Politiche per gli anziani)

1. Le politiche per gli anziani consistono nell`insieme degli
interventi e dei servizi volti a:

a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunita`
locale in un`ottica di solidarieta` fra generazioni;
b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonche`
i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando
l`autosufficienza e l`autonomia dell`anziano e favorendo la
sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il
mantenimento di una vita di relazione attiva;
c) prevenire e limitare l`ospedalizzazione e l`inserimento in
strutture residenziali;
d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalita`
previste dalla programmazione regionale e zonale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani:

a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi
aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di
inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della
popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunita`
locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul
territorio;
b) le forme di agevolazione per l`accesso a trasporti, servizi
culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di
reddito inadeguate;
c) i servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non
autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
d) le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non
autosufficienti;
e) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di
persone anziane non autosufficienti;
f) i servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone
anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di
solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o
anziani.

3. La condizione di persona anziana non autosufficiente e`
accertata, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni,
mediante valutazione che tiene conto dell`analisi globale della
persona con riferimento a:

a) stato di salute funzionale organico;
b) condizioni cognitive e comportamentali;
c) situazione socio-ambientale e familiare.

4. Gli atti regionali di programmazione promuovono la
realizzazione di sistemi di valutazione contestuale e globale
della persona anziana portatrice di minorazioni, al fine
dell`accertamento delle diverse condizioni ai sensi della
normativa vigente.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti
agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica
organizzativa di tipo modulare, basata su percorsi di graduale
intensita` assistenziale.

ARTICOLO 55
(Politiche per le persone disabili)

1. Le politiche per le persone disabili consistono nell`insieme
degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l`integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa`.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone
disabili:

a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in forma
diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di
intervento finalizzati all`assistenza, al sostegno e allo
sviluppo di forme di autonomia, nonche` al recupero delle
diverse abilita`;
b) il potenziamento e l`adeguamento di servizi diurni e
semiresidenziali esistenti sul territorio;
c) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati
alla realizzazione di modalita` di vita indipendente, di
soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunita`
alloggio protette per le persone disabili gravi privi di
sostegno familiare;
d) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari
delle persone disabili;
e) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e
soggetti del terzo settore coinvolti nelle attivita` di
istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento
lavorativo delle persone disabili;
f) le forme di agevolazione per l`accesso a trasporti, servizi
culturali, ricreativi e sportivi;
g) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti
tecnologici atti a facilitare la vita indipendente,
l`inserimento sociale e professionale;
h) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire
l`accessibilita`.

3. L`accertamento della condizione di disabilita` e della
situazione di gravita` avviene con le modalita` previste dagli
articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l`assistenza, l`integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).

4. Nell`ambito della programmazione regionale e zonale sono
individuati gli elementi atti a prevenire forme di esclusione
sociale.

ARTICOLO 56
(Politiche per gli immigrati)

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell`insieme degli
interventi e dei servizi volti a favorirne l`accoglienza,
prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di
emarginazione.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:

a) l`attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale,
scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione
interculturale e l`associazionismo;
b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle
attivita` culturali, educative e ricreative della comunita`
locale;
c) l`accesso ai servizi territoriali, mediante l`attivazione di
specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione
culturale;
d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini
stranieri in situazioni di particolare fragilita`, quali
profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.

ARTICOLO 57
(Politiche per i nomadi )

1. Il piano integrato sociale regionale individua le politiche e
le priorita` di intervento a favore dei nomadi, anche in
attuazione della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
(Interventi per i popoli Rom e Sinti) e determina gli indirizzi
per la programmazione zonale.

ARTICOLO 58
(Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale)

1. Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale
consistono nell`insieme degli interventi e dei servizi volti a
prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le
forme di poverta` estrema.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a
rischio di esclusione sociale:

a) gli interventi di promozione delle reti di solidarieta`
sociale, i servizi di informazione, accoglienza ed
orientamento;
b) gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla
realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale,
lavorativo e formativo;
c) i servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far
fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e
assistenza;
d) i progetti innovativi di prevenzione delle nuove poverta` e di
contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale.

3. Nell`ambito delle politiche del presente articolo, sono
promosse le sperimentazioni di cui all`articolo 14, comma 4, in
armonia con le politiche di inclusione e coesione sociale
promosse dalla Unione europea.

ARTICOLO 59
(Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i
minori e in ambito familiare)

1. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete
per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed
appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di
limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati
alla singola donna o minore.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi
dell`articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione,
sono compresi tra gli interventi e i servizi per il contrasto
della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare:

a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura,
azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il
maltrattamento dei minori e delle donne;
b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di
emergenza, nonche` l`organizzazione di case e centri
antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione
locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni
genitoriali;
c) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza
quanto piu` personalizzati, basati sull`analisi delle
specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la
fiducia della donna nelle proprie capacita` e risorse ed a
favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
d) le attivita` formative nella scuola e per chi opera nel
settore socio-sanitario, dell`ordine pubblico e giudiziario al
fine di potenziarne le capacita` di rilevazione, accertamento,
protezione e cura e per contrastare l`impiego di lavoro
minorile;
e) la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e di
modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di e`quipe
nella presa in carico dei casi;
f) l`organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione
sull`entita` del fenomeno e sul danno che ne deriva nonche`
iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di
protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un
percorso di uscita dalla violenza.

ARTICOLO 60
(Politiche per la tutela della salute mentale)

1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono
nell`insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) individuare precocemente il disagio psichico in un`ottica di
prevenzione e promozione della salute e benessere della
popolazione;
b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione
sociale delle persone con problemi di salute mentale;
c) promuovere l`integrazione e l`inserimento nel contesto sociale
delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro
autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei
problemi abitativi e di lavoro.

2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attivita` ad
integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e
seguenti del capo I del titolo IV.

ARTICOLO 61
(Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)

1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei
comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze
stupefacenti e psicotrope consistono nell`insieme degli
interventi e dei servizi volti a:

a) riduzione generalizzata dell`uso delle sostanze e/o riduzione
dei danni correlati all`uso, attraverso la promozione di stili
di vita sani per l`intera popolazione ed in particolare per le
fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa
soglia e di unita` di strada orientati alla prevenzione
primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;
c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del
privato sociale, che operano nel settore;
d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del
consumo di sostanze, rivolti alle fasce di eta` giovanili e
nei luoghi di aggregazione giovanile;
e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di
riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed
alcoldipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche
legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle
dipendenze concorrono le attivita` ad integrazione socio-
sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I
del titolo IV.

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie

CAPO I
Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 62
(Regolamento )

1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro
duecentosettanta giorni dall`entrata in vigore della presente
legge, sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e
semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese
quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree
d`integrazione socio-sanitaria:
1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
2) le figure professionali di profilo sociale preposte alla
direzione delle strutture;
3) i requisiti professionali per il personale addetto;
4) i termini per l`adeguamento delle strutture, autorizzate
alla data di entrata in vigore del regolamento regionale,
ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della
commissione multidisciplinare, di cui all`articolo 20,
comma 3;
6) i requisiti previsti a pena di decadenza
dell`autorizzazione, ai sensi dell`articolo 24, comma 2;

b) relativamente alle strutture soggette all`obbligo di
comunicazione di avvio di attivita`:

1) i requisiti organizzativi e di qualita` per la gestione dei
servizi e per l`erogazione delle prestazioni;
2) i requisiti organizzativi specifici;
3) le modalita` di integrazione delle persone ospitate nelle
strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli
operatori sociali impiegati nelle attivita` del sistema
integrato.

ARTICOLO 63
(Norme transitorie)

1. I procedimenti per l`autorizzazione di strutture residenziali
e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del
regolamento, di cui all`articolo 62, sono conclusi sulla base
delle leggi regionali abrogate dalla presente legge.

2. Fino all`approvazione del piano integrato sociale regionale ai
sensi dell`articolo 27, mantiene la propria validita` il piano
integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato
sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti.

3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere
transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della
presente legge mantengono la propria validita`.

ARTICOLO 64
(Modifiche all`articolo 35 della l.r. 43/2004 )

1. Il comma 1 dell`articolo 35 della legge regionale 3 agosto
2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per
la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”) e` abrogato.

ARTICOLO 65
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore
delle persone non autosufficienti);
b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneita` delle
strutture di ospitalita` e dei nuclei affidatari o ospitanti);
c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e
promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari
opportunita`: riordino dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari integrati), ad esclusione dell`articolo 21, le
cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti di
ciascuna IPAB fino alla conclusione del relativo procedimento
di trasformazione previsto dalla legge regionale 3 agosto
2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle
aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni
particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di
Firenze”);
d) articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
(Interventi per i popoli Rom e Sinti).