Legge regionale 24 dicembre 2004, n.34
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34:
“Istituzione della Fondazione Centro Studi transfrontaliero di Comelico e Sappada”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 134 del 28 dicembre 2004)
ARTICOLO 1
(Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero”)
1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico e Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme alla Comunità montana del Comelico e Sappada e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada”, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile e avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;
b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;
c) istituire un “forum permanente” di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;
d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che promuova l’incontro, lo scambio, l’adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;
e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria.
(Omissis)
Autore:
Regione Veneto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Tradizioni religiose, Minoranze linguistiche, Tradizioni culturali, Valori umani, Letteratura, Creatività, Economia, Zone transfrontaliere, Commercio, Arte, Etica, Etnia, Minoranze culturali, Ambiente, Turismo, Fondazioni, Religione, Onlus, solidarietà, Cultura
Natura:
Legge regionale