Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 24 dicembre 2003, n.30

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30:
“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 53 del 29 dicembre 2003, Supplemento Ordinario n. 1)

(Omissis)

ARTICOLO 8
(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:
a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell’azione amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all’armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) alle modalità di tutela dei locali storici.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 12;
f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine.
g) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

(Omissis)