Legge regionale 24 aprile 2001, n.6
Legge regionale 24 aprile 2001, n. 6:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 13 del 28 aprile 2001)
ARTICOLO 1
(Disposizioni di carattere finanziario e fondi strutturali e per la programmazione negoziata)
1. E’ disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre 1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la relativa entrata (UPB E01.027 – cap. 36203).
2. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale in conseguenza dell’applicazione del comma 1 e dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3, si provvede mediante attingimento dai fondi di cui all’articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni e con la procedura ivi prevista.
3. In conseguenza delle economie accertate, in esecuzione dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2001, valutate in lire 700.000.000.000 (euro 361.519.829,36), il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000, al netto della quota di ammortamento a’ termini dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ridotto di pari importo ed è presunto in lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26).
4. Al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di lire 2.095.000.000.000 (euro 1.081.977.203,59) in ragione di lire 1.110.000.000.000 (euro 573.267.157,98) per l’anno 2001, di lire 585.000.000.000 (euro 303.127.285,96) per l’anno 2002 e di lire 400.000.000.000 (euro 206.582.759,63) per l’anno 2003; per le stesse finalità è confermata l’autorizzazione alla contrazione di mutui, per un importo di lire 660.000.000.000 (euro 340.861.553,40), di cui all’articolo 2, lettera e) della legge regionale n. 1 del 1999.
5. E’ altresì autorizzata nell’anno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26) di cui al comma 3, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti.
6. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, sono indicate, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella G), allegata alla presente legge.
7. L’ammortamento dei mutui di cui ai commi 4 e 5 decorre dal 1’ gennaio 2002 per quanto attiene quelli la cui contrazione è autorizzata nell’anno 2001 e rispettivamente dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 quelli la cui contrazione è autorizzata rispettivamente nell’anno 2002 e nell’anno 2003.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (UPB S03.038 – cap. 03146, UPB S03.039 – cap. 03147):
– anno 2002: lire 326.900.000.000, euro 168.829.760,31;
– anno 2003: lire 389.100.000.000, euro 200.953.379,43;
– anni dal 2004 al 2016: lire 431.640.000.000,
euro 222.923.455,92;
– anno 2017: lire 104.740.000.000, euro 54.093.695,61;
– anno 2018: lire 42.540.000.000, euro 21.970.076,48.
9. Le autorizzazioni di cui all’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, all’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, agli articoli 2 e 10 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 18, alla legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, quali autorizzazioni alla contrazione di mutui, restano valide per l’anno 2001.
10. I mutui di cui all’articolo 63 della legge regionale. 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità Sanitarie Locali per l’anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2001, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo.
11. Per la contrazione dei mutui di cui al commi 4, 5 e 9, valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e per l’emissione di prestiti obbligazionari quelle di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 della medesima legge regionale.
(Omissis)
56. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata per l’anno 2001 in lire 10.000.000.000 (euro 5.164.5.68,99), per l’anno 2002 in lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) e per l’anno 2003 in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S06.063 – cap. 06245/02).
57. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 – cap. 08033).
58. E’ autorizzata, nell’anno 2001, la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per interventi di dragaggio nel canale di San Pietro e nei porti di Calasetta e di Carloforte (UPB S08.041).
(Omissis)
Autore:
Regione Sardegna
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Finanziamenti regionali, Mutui, Programmazione negoziata, Opere di carattere permanente
Natura:
Legge regionale