Legge regionale 23 settembre 1998, n.89
Legge regionale 23 settembre 1998, n. 89: “Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell’art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione”.
(BUR Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)
(omissis)
ARTICOLO 2
Opere di urbanizzazione ed assimilate
Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:
a) primaria:
(omissis)
b)secondaria:
– asili nido e scuole materne;
– scuole dell’obbligo;
– mercati di quartiere;
– delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
– chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
– impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
– centri sociali civici;
– attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;
– parcheggi pubblici;
c)generale:
– spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale,
pubblica).
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiese, Edilizia di culto, Opere di urbanizzazione secondaria, Edifici per servizi religiosi
Natura:
Legge regionale