Legge regionale 23 ottobre 2003, n.16
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16:
“Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 33 del 7 novembre 2003)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta:
a) villaggi turistici;
b) campeggi.
2. La gestione dell’attività ricettiva all’aria aperta può essere esercitata da:
a) imprese turistiche di cui all’art. 7 della legge 29.3.2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni;
b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Strutture ricettive, Onlus, Socializzazione, Ricreazione, Villaggi turistici, Campeggi
Natura:
Legge regionale