Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Aprile 2005

Legge regionale 23 novembre 2001, n.22

Legge regionale 23 novembre 2001, n. 22: "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori".

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

2. La Regione si propone altresì di sostenere l’attività di altri soggetti che, in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciuta nei termini di cui all’art. 3, comma 3.

ARTICOLO 2
(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.

2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle Parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell’area giovanile attraverso l’attività degli oratori.

3. La Regione concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo.

ARTICOLO 3
(Azioni di sostegno)

1. Al fine di orientare l’azione sinergica e di collaborazione a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.

2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all'incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia.

3. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto [comma così modificato dall'articolo 1 della l.r. n. 12 del 05-05-2004].

ARTICOLO 4
(Programmazione degli interventi)

1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:

a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;

b) l’incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e
metodologie d’intervento, soprattutto a carattere innovativo;

c) il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell’esistente.

2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.

3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa.

4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla l.r. 9
maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto
e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia . (FRISL)).

ARTICOLO 5
(Modalità di finanziamento)

1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 2, e determina annualmente:

a) il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:
a1) il 30% sulla base della popolazione;
a2) il 40% sul numero delle parrocchie;
a3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

b) il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d’intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, comma 3.

2. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.

ARTICOLO 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative) [Articolo inserito dall'articolo 7 della l.r. n. 30 del 27-12-2006]
 
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:

a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.

(Omissis)