Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2005

Legge regionale 23 marzo 2000, n.42

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42: “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 15 del 3 aprile 2000)

(Omissis)

Art. 38
(Autorizzazione per campeggi temporanei)

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 39
(Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa)

1. Gli enti, le associazioni e gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.
3. L’autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti di cui al comma 1, deve contenere l’indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.

(Omissis)

Art. 51
(Soggetti legittimati alla gestione)

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purchè in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.
4. L’esercizio in forma di impresa dell’attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

(Omissis)

Art. 65
(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

1. E’ consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico – sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività . Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all’articolo 61 della LR 9/1995.

(Omissis)

Art. 90
(Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi)

1. E’ istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:
a) la sede legale dell’associazione;
b) le complete generalità del legale rappresentante dell’associazione;
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo.
4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’associazione.
5. Le associazioni già iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo”, nonchè le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, sono iscritte all’albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).
6. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all’albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l’elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
8. Le insegne poste all’ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.

(Omissis)

Art. 92
(Organizzazione occasionale di viaggi)

1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purchè le iniziative non superino il numero di cinque nell’arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purchè, nell’arco dell’anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a).
4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.

(Omissis)