Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Maggio 2007

Legge regionale 23 luglio 1998, n.8

Legge regionale 23 luglio 1998, n. 8: “Eliminazione delle barriere architettoniche”.

(BUR Calabria N. 70 del 28 luglio 1998)

ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi

1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti per la realizzazione e la piena utilizzazione dell’ambiente progettato e costruito e quindi per lo svolgimento di ogni attività da parte di tutti i cittadini con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

(omissis)

ARTICOLO 4
Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le costruzioni, gli ambienti, le strutture, anche a carattere temporaneo, ed ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone e precisamente:

a) agli edifici, compresi quelli dedicati al culto, alle strutture e all’attrezzatura degli spazi di proprietà pubblica, agli spazi ed ai percorsi pedonali – urbani ed extraurbani -, alle zone di sosta e di parcheggio dei veicoli ,ai parchi e giardini pubblici, alle aree verdi, alle zone attrezzate per i giochi dei bambini ed in generale ai luoghi aperti o chiusi, destinati per attività del tempo libero ,anche a carattere temporaneo, alle strutture e agli elementi di arredo urbano ed ai mezzi di trasporto pubblico di personale su gomma, ferro, fune, ai mezzi di navigazione, di competenza regionale, provinciale e comunale e alle strutture di impianti fissi ad essi connessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 1.

(omissis)