Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Maggio 2005

Legge regionale 23 giugno 2003, n.30

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30:
“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 26 del 2 luglio 2003)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

(Omissis)

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 5, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
b) l’ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
c) l’organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l’organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.

(Omissis)

Capo II – Limiti e modalità d’esercizio delle attività agrituristiche

ARTICOLO 14
(Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale)

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:
a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;
b) sono previste nei programmi proposti dall’imprenditore agricolo nella relazione sull’attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l’imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell’inizio delle attività medesime.
2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l’attività agricola dell’azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l’azienda agrituristica.

(Omissis)