Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2005

Legge regionale 23 dicembre 2004, n.74

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74:
“Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 53 del 29 dicembre 2004)

(Omissis)

Sezione III – Presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale

ARTICOLO 4
(Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)

1. Secondo le modalità previste dall’articolo 12 della l.r. 25/2004, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l’ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste provinciali, dal delegato di cui all’articolo 3, comma 6 accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 25/2004.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati contestualmente alla presentazione delle candidature depositano presso l’ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato il candidato Presidente nonché il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
1) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
2) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l’elettore;
3) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

(Omissis)