Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2005

Legge regionale 22 marzo 1990, n.22

Legge regionale 22 marzo 1990, n. 22: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati
extracomunitari in Toscana”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 20 del 31 marzo 1990)

(Omissis)

TITOLO IV – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 16
(Interventi socio – assistenziali e sanitari)

1. I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da Paesi verso i quali non sussiste trattamento di reciprocità , per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio – assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, 15 e 13 marzo 1977, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2- 9- 1986, n. 47.
Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità , sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle diversità culturali e religiose delle donne immigrate.
2. A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio -assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto dell’ entità della popolazione extracomunitaria presente nei Comuni della Toscana ed emanerà le relative direttive.
3. La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all’ albo regionale di cui alla LR 7 maggio 1985, n. 5.

(Omissis)