Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Maggio 2005

Legge regionale 22 maggio 2002, n.23

Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23:
“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale — Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 9 del 16 maggio 2002, Supplemento Straordinario n. 8 del 27 maggio 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Testo modificato da: Legge Regionale Calabria Numero 48 del 2002, Articolo 6)

1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell’offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l’enogastronomia d’eccellenza calabrese. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria in materia.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 52.000,00.
3. La Giunta regionale – in deroga alle procedure di cui alla Legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni – è autorizzata a concedere contributi “una tantum” in favore dei comuni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.
4. Per altri interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 902.500,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 137.500,00.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo sanitario.
8. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 112.500,00.
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al “Consorzio Raccolta Differenziata Valle Crati” per il monitoraggio dei rischi di inquinamento ambientale.
10. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro 40.000,00.
11. All’onere derivante dai precedenti commi 2, 4, 6, 8 e 10, si provvede con la quota corrispondente nelle rispettive UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010410), 5.2.03.01 (capitolo 52030109), 6.2.01.07 (capitolo 62010704), 6.1.01.04 (capitolo 61010402) e 3.2.01.02 (capitolo 32010206) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della Legge regionale 4.2.2002, n. 8.

(Omissis)