Legge regionale 22 gennaio 1999, n.3
L.R. 22 gennaio 1999, n. 3: “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, viabilità, trasporti e aree naturali protette”.
(da BUR Liguria N. 3 del 10 febbraio 1999)
(omissis)
ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione)
1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento dei relativi elenchi;
b) l’edilizia di culto, per quanto già di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;
c) l’assegnazione agli Enti locali dei finanziamenti statali in conto manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell’amministrazione dello Stato, secondo le
competenze conferite a norma del presente Titolo.
(omissis)
Autore:
Regione Liguria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti locali, Edilizia di culto, Competenze amministrative regionali
Natura:
Legge regionale