Legge regionale 22 gennaio 1987, n.3
Legge Regionale Veneto 22 gennaio 1987, n. 3: "Concessione di un contributo straordinario alla Comunità Israelitica di Venezia per il Museo ebraico di Venezia".
(Boll. Ufficiale n. 6 del 23 gennaio 1987)
[testo abrogato dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6]
Art. 1. Finalità del contributo e modalità di concessione.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Israelitica di Venezia un contributo straordinario
di L. 300.000.000, per il rinnovamento e l'ampliamento del Museo d'arte ebraica di Venezia.
Sul progetto esecutivo dell'opera dovrà essere acquisito parere favorevole della Commissione tecnica regionale
sezione opere pubbliche di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
Il contributo è erogato secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
Art. 2. Norma finanziaria.
All'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo
19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla
partita n. 16 – Contributo al Museo d' arte ebraica di Venezia – del fondo globale per le spese correnti iscritto
al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 70004 denominato
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Venezia, 22 gennaio 1987
Autore:
Regione Veneto
Dossier:
Musei ecclesiastici
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Beni culturali, Ebrei, Contributo straordinario, Museo
Natura:
Legge regionale