Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Giugno 2012

Legge regionale 22 febbraio 2012, n.4

L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4: "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie".

(Omissis)

Art. 4
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

(Omissis)