Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 22 febbraio 2000, n.2

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 2 del 25 febbraio 2000, Supplemento Straordinario)

(Omissis)

Art. 3
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

(Omissis)

21. L’Amministrazione regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio e disadattamento giovanile, sostiene le iniziative poste in essere dagli Enti locali e dalle comunità parrocchiali da soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile alle esigenze dei giovani nonché per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi.

(Omissis)

23. L’Amministrazione regionale, riconoscendo la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, e’ autorizzata a stipulare con le Diocesi che hanno giurisdizione sul territorio regionale apposita convenzione allo scopo di assicurare l’acquisizione di informazioni sulle attivita’ da loro svolte, coinvolgere le stesse nell’ambito della realizzazione delle iniziative pubbliche di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, a partire dalla creazione di un Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

(Omissis)

Art. 4
(Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti)

(Omissis)

64. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi decennali a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l’ammortamento dei mutui da contrarre:
e) dal Comune di Grado per il recupero statico/funzionale della Basilica paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all’ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

(Omissis)

Art. 6
(Interventi nei settori produttivi)

(Omissis)

165. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a favore delle Province di Udine e Pordenone contributi per promuovere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale rispettivamente presso la Villa Manin di Passariano e presso l’Abbazia di Sesto al Reghena.

(Omissis)

171. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo, a favore di un ente pubblico o di una società di gestione a prevalente capitale pubblico, individuato con deliberazione della Giunta regionale, per la gestione del Servizio telematico di teleinformazione e teleprenotazione per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000.

(Omissis)

174. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a favore del Comune di Aquileia un finanziamento straordinario per l’assunzione con contratto a tempo determinato, da concludersi entro il termine massimo del 31 gennaio 2001, di personale destinato ad essere utilizzato per l’assistenza turistica, l’informazione, la vigilanza nel comprensorio per il periodo giubilare.

(Omissis)