Legge regionale 22 febbraio 2000, n.11
Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11:
“Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 11 del 25 febbraio 2000)
(Omissis)
Art. 5
(Forum regionale dei giovani)
1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:
— associazioni studentesche;
— associazioni giovanili di volontariato;
— organizzazioni giovanili di partito;
— organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
— associazioni culturali giovanili;
— associazioni ambientaliste giovanili;
— associazioni sportive di giovani;
— associazioni giovanili delle minoranze etniche;
— associazioni giovanili a carattere religioso;
purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.
2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.
3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio Regionale entro 60 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Associazioni religiose, Associazionismo, Minoranze etniche, Giovani, Forum regionale
Natura:
Legge regionale