Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Luglio 2006

Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30

Legge regionale 22 dicembre 2005, N. 30: “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”

(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 4 gennaio 2006 N.1, Supplemento Ordinario N. 1)

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

l. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5 dello Statuto, sostiene i diritti dell’infanzia,
riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione
delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

3. La presente legge in particolare:

a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;

b) promuove l’organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l’incremento di relazioni
significative in un ambiente di socialità e di gioco;

c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l’armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

ARTICOLO 3
(Nido d’infanzia)

1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e
formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all’educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.

2. Il nido d’infanzia ha le seguenti finalità:

a) l’educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;

b) il sostegno alle famiglie nell’educazione e nella cura dei figli.

3. L’orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.

ARTICOLO 9
(Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia)

1. La Giunta Regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

a) la garanzia dei diritti all’educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;

b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;

c) i diritti all’accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;

d) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

e) l’omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;

f) la continuità con la scuola d’infanzia;

g) l’applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

4. Il Piano triennale definisce:

a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;

b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;

c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all’interno di ogni tipologia di servizio per l’infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con
particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;

d) i criteri generali per l’assegnazione dei finanziamenti;

e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;

f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l’integrazione tra i servizi per l’infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale
addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell’infanzia nella comunità regionale;

g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

5. La Giunta regionale cura il coordinamento dell’attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 10; trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

(Omissis)