Legge regionale 22 dicembre 2003, n.13
Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13:
“Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 38 del 22 dicembre 2003)
(Omissis)
ARTICOLO 4
(Interventi, in materia di lavori pubblici)
1. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 – Cap. 08125).
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, relativa all’attuazione di un programma di opere pubbliche concernente il settore viario è incrementata di euro 2.250.000 nell’anno 2003, di euro 1.000.000 nell’anno 2004 e di euro 2.582.000 nell’anno 2005 (UPB S08.073 – Cap. 08313).
3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria 1999), relativi ad un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all’articolo 16, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.049.000 nell’anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S08.073 – Cap. 08323).
4. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all’articolo 1, comma I, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzato, nell’anno 2003, l’ulteriore stanziamento di euro 2.018.000 (UPB S08.073 – Cap. 08325).
5. E’ autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2003, di euro 9.150.000 per l’anno 2004 e di euro 8.900.000 per l’anno 2005 per la realizzazione di interventi nell’ambito del sistema idrico multisettoriale finalizzati al riequilibrio del fabbisogno idropotabile (UPB S08.055 – Cap. 08234).
6. E’ autorizzata la spesa di euro 250.000 nell’anno 2003, di euro 1.500.000 nell’anno 2004 e di euro 1.250.000 nell’anno 2005 per l’ultimazione delle progettazioni delle opere relative alla viabilità statale (UPB S08.081- Cap. 08350).
7. Per il rifinanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni, ed ai loro Consorzi, agli Organismi comprensoriali per l’attuazione di programmi d’intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S08.073 – Cap. 08322).
8. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo straordinario di euro 20.000.000 a favore dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature da destinare prioritariamente all’assolvimento dei debiti assunti per la fornitura di acqua potabile (UPB S08.014 – Cap. 08027).
9. In attuazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le indicate finalità i proventi derivanti dall’utilizzo del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico; a tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto, all’iscrizione nei competenti capitoli di bilancio, previo accertamento della corrispondente entrata in conto dell’UPB E08.046 – Cap. 36203 (UPB S08.062 – Cap. 08260).
10. Il termine “condizione sufficiente” contenuto nell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), deve essere inteso nel senso che il sistema di qualificazione regionale non è esclusivo, ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale.
11. Il termine di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 35 della legge regionale n. 14 del 2002 è prorogato al 30 giugno 2004.
12. I termini di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2004 e al 31 agosto 2004.
(Omissis)
ARTICOLO 6
(Disposizioni varie)
1. Per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge 24 gennaio 1974, n. 268, è autorizzata la spesa di euro 7.222.000 (UPB S03.035 – Cap. 03129).
2. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 7.000.000 in conto dell’UPB S03.035 per essere attribuito al titolo di spesa 12.3.01, lett. b) del programma di intervento 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995, per la ricapitalizzazione della SFIRS al fine di favorire l’incremento delle liquidità finanziaria delle imprese operanti nel comparto lapideo.
3. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 8.000.000, a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, istituito presso la SFIRS, da destinare alla ricapitalizzazione della stessa SFIRS al fine di favorire la conversione dei crediti dalla medesima vantati nei confronti della LEGLER S.p.A. in azioni.
4. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/99 e n. 445/2002 è autorizzata la spesa di euro 33.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 quale compartecipazione regionale alla valutazione del Piano di sviluppo regionale (UPB S06.063 – Cap. N.I.).
5. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore di progetti d’investimento in aziende agricole, concessi in forza del POP Sardegna 1994/1999 – Reg. CE 2081/92 – anche conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per lotti funzionali, e risultino coerenti agli obiettivi di misura, e sia presentata la richiesta di collaudo entro il 30 aprile 2004.
6. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spese di euro 1.000.000 da ripartirsi, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio SAR per essere conferite al medesimo consorzio (UPB S06.053 – Cap. 06329).
7. A valere sullo stanziamento recato dall’UPB S06.022 (Cap. 06058) nell’anno 2003 una quota sino ad euro 340.000 è destinata alla copertura degli oneri di gestione, per lo stesso anno, relativi alla diga di Surigheddu E Mamuntanas.
8. A valere sulla UPB S04.036 (Cap. 04134) una quota fino ad euro 500.000 è destinata alla messa a norma di locali e di impianti di proprietà della Regione, dati in uso all’Istituto Incremento Ippico.
9. Per l’attuazione del Contratto di programma, stipulato tra il Governo nazionale e il Gruppo Nebiolo Pritech S.p.A., relativo alla realizzazione del progetto di riattivazione e ristrutturazione della Cartiera di Arbatax è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 9.779.000 (UPB S09.011 – Cap. N.I.).
10. E’ autorizzata la spesa, nell’anno 2003, di euro 15.494.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall’EMSA (UBP S09.013 – Cap. 09043).
11. E’ autorizzato, nell’anno 2003, il versamento della somma di euro 15.000.000 a favore del titolo di spesa 12.7.00 del Programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 (UPB S03.035 – Cap. 03129).
12. E’ autorizzata, nell’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro 458.000 a favore delle Università della terza età per il funzionamento (UPB S11.041 – Cap. 11182).
13. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 3.000.000 per il cofinanziamento, nell’ambito della misura 6.3 del POR Sardegna 2000-2006, di progetti inclusi nell’E-government (UPB S02.025 – Cap. N.I.).
14. Ai fini dell’applicazione del combinato disposto degli articoli 37 del C.C.R.L. 1998/ 2001 e dell’articolo 9, comma 3, lettere b) e d), del C.C.R.L. – 2000/2001, nonché dell’articolo 5, comma 4, del C.C.R.L, per il personale dirigente 2000/2001 è autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 5.400.000 (UPB S02.045 – Capp. 02071 e 02072).
15. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, è abrogato.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo complessivo di euro 10.000.000 in ragione di euro 3.000.000 per l’anno 2003, di euro 3.000.000 per l’anno 2004 e di euro 4.000.000 per l’anno 2005, per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari (UPB S11.037 – Cap. N.I.).
17. Per le finalità di cui all’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), è autorizzata nell’anno 2003 l’ulteriore spesa di euro 1.255.000. Dette disponibilità sono destinate prioritariamente ad integrare i contributi erogati nell’anno 2003 fino alla misura di quelli erogati nell’anno 2002; la misura massima complessiva del contributo non deve essere comunque superiore ad euro 200.000 (UPB S11069 – Cap. 11334).
18. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la concessione di un contributo di euro 520.000 alla Amministrazione provinciale di Cagliari per lo studio relativo all’impiego di materiali di risulta dell’attività estrattiva ed industriale della Sardegna nel settore dell’ingegneria civile e delle costruzioni stradali (UPB S11.041); il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato.
19. E’ autorizzata nell’anno 2003, la spesa di euro 600.000 da destinare all’Università di Cagliari per l’attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di I° e II° livello, ai sensi del D.M. n. 509 del 1999 (UPB S11.036 – Cap. 11120).
20. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) i titolari di agenzie di viaggio e di turismo, operanti in Sardegna, che di fatto abbiano esercitato per almeno cinque anni, in forma continuativa, mansioni di direttore tecnico e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino domanda al competente Assessorato del turismo”.
La domanda di cui alla predetta lettera c bis) deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
21. E’ autorizzata la spesa di euro 300.000 a favore dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena per l’organizzazione del 21 Rally Costa Smeralda (UPB S07.013 – Cap. 07035).
22. E’ autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 2.000.000, quale contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo Arcivescovile di Cagliari. All’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; all’erogazione del contributo si provvede ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (UPB S08.073).
23. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la ristrutturazione e il risanamento delle sedi comunali danneggiate da eventi dolosi; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.017).
24. Nel comma 38 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001, istituito dall’articolo 27, comma 8, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole “(art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)” sono aggiunte le seguenti: “a finanziare progetti a carattere regionale finalizzati al miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi erogati dalle comunità.”; per le predette finalità, a valere sulle disponibilità recate in conto competenza e in conto residui, dalla UPB S12.056 è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa complessiva di euro 4.200.000 a favore delle comunità terapeutiche della Sardegna iscritte all’Albo degli enti ausiliari per l’adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dall’atto di intesa Stato-Regioni di cui al provvedimento del 5 agosto 1999.
25. È prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per l’attuazione degli interventi finanziati nell’anno 2002 in esecuzione dell’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990).
26. Il termine di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie) è differito al 28 febbraio 1999.
27. I termini di utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 13, comma 7, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15.
28. L’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio finanziario 2002 per l’attuazione di un programma di aggiornamento e formazione di operatori sportivi, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 17 del 1999, è prorogata al 31 dicembre 2004.
29. Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole “Enoteca della Sardegna – Festa del vino” sono aggiunte le seguenti:
“svoltasi nell’anno 2000”.
30. Nell’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “assunta con i due terzi dei componenti” sono sostituite dalle parole “assunta con la maggioranza dei componenti assegnati”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall’intesa”.
(Omissis)
Autore:
Regione Sardegna
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Edifici di culto, Interventi, Cimiteri, Comunità, Sport, Opere pubbliche, Stanziamenti, Lavori pubblici, Viabilità statale, Risorse idriche
Natura:
Legge regionale