Legge regionale 22 aprile 2002, n.7
Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 12 del 22 aprile 2002, Supplemento Ordinario n. 1)
(Omissis)
CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
ARTICOLO 16
(Disposizioni varie in materia di opere pubbliche)
1. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.582.000 nell’anno 2003 per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (UPB S08.044 – Cap. 08135).
2. È autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore,spesa di euro 4.582.000 per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 – Cap. 08137).
3. E’ valutata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per la ristrutturazione e il ripristino della funzionalità del Seminario di Cuglieri (UPB S08.051).
4. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2002 di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000 è integrata di euro 2.582.000 (UPB S08.044 – Cap. 08138).
5. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 2.000.000 per l’esecuzione di opere di dragaggio del canale di accesso e del bacino di manovra del porto dì Sant’Antioco (UPB S08.041).
6. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 775.000 per l’effettuazione di interventi sulla diga di Monte Crispu (UPB S08.075 – Cap. 08294).
7. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 516.000 per la costruzione o l’acquisizione d un immobile da destinare a sede di rappresentanza dell’Amministrazione regionale nel Comune d Arzachena (UPB S04.033).
8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), è autorizzata, nell’anno 2002, l’ulteriore spesa di euro 18.076.000 c negli anni 2003 e 2004 rispettivamente la spesa di euro 20.658.000 e di euro 10.329.000 (UPE S08.066 – Cap. 08271).
9. II contributo in conto interessi previsto dalla legge regionale n. 32 del 1985, può essere concesso in forma attualizzata direttamente al beneficiario a titolo di contributo a fondo perduto per l’acquisto della prima abitazione, con priorità per l’acquisizione delle abitazioni realizzate con fondi d edilizia residenziale pubblica (UPB S08.066).
10. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela valorizzazione dei centri storici della Sardegna), é aggiunta in fine la seguente frase: “Su motivata richiesta del comune, l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, può disporre la proroga di tale termine fino ad un periodo massimo di diciotto mesi.”.
11. Dopo il comma 6 dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, recante il regolamento ex articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi finanziamento regionale, è aggiunto il seguente:
“6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 6, la funzione del direttore tecnico può essere attribuita anche a soggetti in possesso di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico a prescindere dalla classifica di qualificazione richiesta dall’impresa. Inoltre, e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all’entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico presso l’impresa che alla medesima data è iscritta all’Albo regionale degli appaltatori, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.”.
(Omissis)
Autore:
Regione Sardegna
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Ambiente, Realizzazione, Bilancio, Opere pubbliche, Completamento
Natura:
Legge regionale