Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 22 aprile 2002, n.10

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 10:
“Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunita’ educative nella scuola dell’infanzia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 14 del 20 maggio 2002, Supplemento Ordinario)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione agevola l’accesso alla scuola dell’infanzia, di cui riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.
2. In particolare, la Regione riconosce e promuove il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta del genitore, con particolare riguardo ai minori le cui famiglie versino in condizioni di disagio economico o di svantaggio socio-culturale.

ARTICOLO 2
(Contributi e soggetti beneficiari)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è concesso, alle madri lavoratrici ovvero alle madri che, ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, risultano essere disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo, un contributo per ogni figlio che frequenta le seguenti tipologie di scuole dell’infanzia aventi sede legale nella regione:
a) paritarie private;
b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell’articolo 333, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
c) statali e paritarie degli enti locali.
2. Ai fini della concessione del contributo per la frequenza delle scuole dell’infanzia di cui al comma 1, lettera b), le scuole medesime devono possedere i seguenti requisiti:
a) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
b) rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione.
3. L’ammontare complessivo del contributo per la frequenza delle scuole dell’infanzia di cui al comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al 50 per cento dello stanziamento di cui all’articolo 5, comma 2.
4. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell’infanzia ed è erogato dai comuni competenti per il territorio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 3.

(Omissis)