Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Luglio 2007

Legge regionale 21 ottobre 1997, n.22

L.R. Molise 21 ottobre 1997, n. 22: “Norme per gli edifici di culto e per le attrezzature destinate ai servizi religiosi”.

(da BUR Molise n. 21 del 31 ottobre 1997)

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione ed i Comuni Molisani concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’ articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che già abbiano una presenza organizzata nell’ ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 3, secondo comma, lettera b) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1144, sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all’ abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonchè quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) nell’ esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti alle attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
2. In relazione al disposto dell’ articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

ARTICOLO 3
Modalità e procedure di finanziamento

1. In ciascun comune, almeno l’ 8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è , ogni anno, accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate al precedente articolo 2, nonchè per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all’ acquisto delle aree necessarie.
I comuni hanno, altresì , facoltà di incrementare il fondo sopracitato anche calcolando gli oneri di urbanizzazione secondaria non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/ o per la cessione delle relative aree.
2. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.
3. A tal fine, le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni entro il 31 luglio di ogni anno un programma degli interventi da effettuare, danno priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio artistico – architettonico esistente, corredato delle relative previsioni di spesa.
4. Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui al precedente articolo 2, primo comma, ripartisce i predetti contributi finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione.
5. E’ in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui al precedente articolo 2.
6. Nel caso in cui non vengano presentate istanze ai sensi del precedente terzo comma, l’ ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 4

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4.

ARTICOLO 5

1. La presente legge non comporta oneri finanziari di alcun genere per la Regione Molise.

ARTICOLO 6

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.