Legge regionale 21 novembre 1997, n.28
Legge regionale 21 novembre 1997, n. 28: “Tutela dei diritti dei malati”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 1 dicembre 1997)
Capo I – SUI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI
(Omissis)
ARTICOLO 3
(Diritto all’uguaglianza e all’imparzialità)
1. Ogni cittadino ha il diritto di veder riconosciuta la propria specificità derivante dall’ età , dal sesso, dalla nazionalità , dalla cultura, dalla religione e dalle condizionidi salute, senza subire ingiustificate discriminazioni.
2. A tal fine la struttura sanitaria deve:
a) assicurare la presenza di un genitore o di un familiare dei bambini ricoverati, predisponendo apppositi posti letto e permettendo loro l’ uso della mensa ospedaliera
anche a pagamento;
b) consentire la presenza del marito o di un familiare al momento del parto;
c) consentire agli anziani non autosufficienti l’ accesso alle opzioni assistenziali più opportune: ricovero ospedaliero ricovero in residenza sanitaria assistita, day
hospital, assistenza sanitaria a domicilio;
d) garantire ai pazienti ricoverati con inabilità temporanea permanente l’ assistenza agli atti quotidiani della vita;
e) garantire ai malati cronici una continuità assistenziale articolata secondo i loro bisogni, eliminando ogni sovraccarico burocratico per l’ accesso ai vari servizi;
f) prevedere in ogni ospedale con servizio di rianimazione e terapia intensiva un’ attività di sostegno psicologico alle famiglie dei ricoverati;
g) promuovere l’ uso della terapia del dolore e delle cure domiciliari per i malati terminali, favorendo la presenza, in caso di ricovero ospedaliero, di parenti e
volontari.
(Omissis)
Autore:
Regione Molise
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Religione, Uguaglianza, Assistenza, Imparzialità, Età, Sesso, Non discriminazione, Nazionalità, Sostegno psicologico, Servizi sanitari, Diritti dei malati
Natura:
Legge regionale