Legge regionale 21 marzo 2001, n.5
Legge regionale 21 marzo 2001, n. 5: “Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 8 del 31 marzo 2001)
(Omissis)
Art. 12
(Autorizzazione per campeggi temporanei)
1. Il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni:
a) in occasione di avvenimenti di carattere straordinario;
b) ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro per finalità educative, riabilitative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, etc.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
(Omissis)
Autore:
Regione Molise
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sanità, Finalità educative, Aree di sosta, Campeggi temporanei, Campeggi, Villaggi turistici, Igiene, Associazioni, Ambiente, Turismo, Salute, Finalità religiose, Onlus
Natura:
Legge regionale