Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 21 marzo 2001, n.5

Legge regionale 21 marzo 2001, n. 5: “Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 8 del 31 marzo 2001)

(Omissis)

Art. 12
(Autorizzazione per campeggi temporanei)

1. Il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni:
a) in occasione di avvenimenti di carattere straordinario;
b) ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro per finalità educative, riabilitative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, etc.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

(Omissis)