Legge regionale 21 maggio 2007, n.6
L.R. 21 maggio 2007, n. 6: “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”.
(BUR Emilia-Romagna N. 66 del 21 maggio 2007)
(omissis)
ARTICOLO 2
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1 La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all’obbligo di chiusura di cui al comma 1.”.
(omissis)
Autore:
Regione Emilia Romagna
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Festività religiose, Turismo, Attività commerciali, Chiusura degli esercizi, Città d'arte, Obbligo di chiusura
Natura:
Legge regionale