Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Maggio 2005

Legge regionale 21 luglio 2004, n.19

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19:
“Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 29 del 21 luglio 2004, Supplemento Straordinario n. 14 del 23 luglio 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

1. E’ istituito il <>, previsti ai sensi dell’articolo 7, commi 8, 9 e 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (1)(Legge finanziaria 2002), nonche’ ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (2)(Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 1/2004. Alla ripartizione del fondo tra le fattispecie indicate nel presente comma si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo prioritariamente all’eventuale esigenza di integrare le risorse destinate al soddisfacimento delle domande di cui alla legge regionale 14/1991 della quota necessaria a garantire che la misura degli interventi a favore dei soggetti ammessi ai benefici previsti da tale legge sia di entita’ non inferiore a quella assicurata nel precedente esercizio finanziario.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 300 – Servizio per l’istruzione e l’orientamento – con la denominazione <>.
3. Nell’ambito delle finalita’ previste dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, l’Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, in materia di prevenzione della dispersione scolastica, di integrazione e arricchimento dell’offerta formativa e di sviluppo dell’alfabetizzazione informatica nella scuola secondaria di primo grado, mediante la concessione di appositi finanziamenti alle istituzioni scolastiche della regione. La Giunta regionale definisce il programma degli interventi, sentito l’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche per iniziative da realizzare nell’arco dell’anno scolastico 2004-2005.
4. Per le finalita’ previste dal comma 3 e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.300.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5040 (2.1.233.3.06.04) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 – Servizio per l’istruzione e l’orientamento – spese d’investimento – con la denominazione <> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2004.
5. All’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

(Omissis)

NOTA:
1) Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 4 del 23 gennaio 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport)

(Omissis)

8. Nella prospettiva dell’emanazione di norme di attuazione dello Statuto regionale che prevedano l’attribuzione alla Regione e agli enti locali di nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, allo scopo di preparare le condizioni per l’efficace svolgimento del processo di transizione verso il nuovo assetto delle relative competenze istituzionali, l’Amministrazione regionale promuove la definizione di intese programmatiche con i competenti organi periferici dello Stato, per la progettazione e la realizzazione coordinata, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni universitarie impegnate in tale materia e di altre istituzioni pubbliche locali, di iniziative comuni che si prefiggano obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale.
9. I programmi delle iniziative da realizzare, definiti mediante appositi protocolli d’intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorita’ statali e regionali competenti e degli altri organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti, sono approvati dalla Giunta regionale, ai fini della determinazione delle modalita’ d’impiego dei finanziamenti regionali destinati al sostegno degli interventi da essi previsti. Sono ammessi in tale ambito interventi per la concessione a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, riguardanti la qualificazione delle risorse formative, l’aggiornamento degli operatori scolastici, lo sviluppo di attivita’ didattiche complementari, con particolare riferimento all’obiettivo di ampliare le possibilita’ di apprendimento delle lingue europee e delle lingue locali, il potenziamento dei servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche, in particolare nelle aree montane, la realizzazione di iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, culturale e ambientale della regione.
10. A valere sulla spesa autorizzata dal comma 12, per le finalita’ di cui ai commi 8 e 9, e’ riservato l’importo di 100.000 euro per il cofinanziamento di progetti pilota delle Amministrazioni provinciali specificamente finalizzati all’introduzione nelle scuole della regione delle nuove tecnologie multimediali e di internet, per migliorare la qualita’ dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonche’ gli scambi e la collaborazione a distanza.

(2) Legge regionale 2 aprile 1991, n. 14:
“Norme integrative in materia di diritto allo
studio”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 44 del 3 aprile 1991)

ART: 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di assicurare ai sensi dell’ articolo 33, quarto comma, della Costituzione, l’ equipollenza
del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, a sostegno dei compiti educativi della famiglia ed in attuazione dell’ articolo 34 della Costituzione, gli interventi previsti dalla presente legge.

ART. 2
(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione ed iscritti a scuole dell’ obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, che siano autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
b) il personale docente, al momento dell’ assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l’ insegnamento cui si riferisce;
c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l’ ammissione alle classi che intendono frequentare;
d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole
statali;
e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;
f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità ;
i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

ART. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Ai destinatari degli interventi sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all’ articolo 2, nei limiti ed alle condizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Gli assegni sono concessi fino alla misura massima determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Tale misura può essere differenziata con riguardo al merito per gli alunni iscritti alle scuole
secondarie superiori ed essere stabilita in misura superiore a favore degli alunni iscritti ad una scuola autorizzata a rilasciare un titolo di studio che nel territorio del distretto scolastico non sia rilasciato da un istituto scolastico statale. In nessun caso la misura degli assegni può essere superiore al 60% delle spese di cui al comma 1.
3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fuiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell’ IRPEF non superiore a lire 40 milioni.
4. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare dei richiedenti quali risultano dall’ ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda di concessione dell’ assegno.
5. Per ogni componente il nucleo familiare che
non produce alcun reddito è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2 milioni.
6. Ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponubule dichiarato agli effetti dell’ IRPEF superiore a lire 40 milioni, gli assegni sono concessi in misura non eccedente il 60% della misura stabilita al comma 2.

(Omissis)

ART. 7
(Norme intersettoriali e contabili)

(Omissis)

6. E’ assegnato un contributo straordinario di 50.000 euro alla Parrocchia del Duomo di Sacile: per meta’ dell’importo allo scopo di dotare la missione cattolica di Am-Timan nel Ciad di un mezzo fuoristrada e per l’importo rimanente allo scopo di attrezzare Palazzo Carli per finalita’ museali ed espositive.
7. Per le finalita’ previste dal comma 6 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 3.3.300.1.497 <> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 -alla funzione obiettivo n. 3 – programma 3.3 – rubrica n. 300 – spese correnti, con riferimento al capitolo 4520 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 300 – Servizio per le politiche della pace, della solidarieta’ e dell’associazionismo – con la denominazione <> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

(Omissis)