Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2005

Legge regionale 21 febbraio 1990, n.14

Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14: “Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 17 del 26 febbraio 1990)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 1
(Finalità della legge)

1. La Regione anche in attuazione della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati
e contro le immigrazioni clandestine “concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale,
coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
2. A tal fine, La regione prevede:
a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura
d’ origine;
b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesato socio – economico della regione;
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l’ inserimento sociale, il riconoscimento dell’ identità culturale
e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità
sociale e l’ uguaglianza con i cittadini italiani;
d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal
quarto e quinto comma dell’ art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell’ Italia con i paesi in via di sviluppo”.
3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l’ attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni avanti sede in Emilia – Romagna o all’ estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.

(Omissis)