Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 21 dicembre 2001, n.48

Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48:
"Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale".

(da "Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna" n. 188 del 21 dicembre 2001)

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonchè le connesse procedure applicative.

ARTICOLO 2
(Titolarità dell'imposta)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002 sono di competenza della Regione, quale Ente titolare del tributo, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.

ARTICOLO 3
(Principi generali)

1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell'imposta, si ispira ai seguenti principi:
a) economicità , efficienza ed efficacia;
b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti locali;
e) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente.
2. La Regione e il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le attività relative alla gestione del tributo, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

ARTICOLO 4
(Riscossione dell'imposta)

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti da parte degli Enti pubblici.
2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali)

1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.

(Omissis)