Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 20 ottobre 2003, n.20

Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20: “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazone della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 156 del 21 ottobre 2003)

(Omissis)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ARTICOLO 2
(Principi e finalita’)

1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita’:
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l’arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarieta’ e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all’educazione, all’istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell’esclusione sociale;
b) favorire l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettivita’ di fruire dell’esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunita’, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001, ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all’articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunita’ regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto soggettivo dell’obiezione di coscienza all’arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarieta’, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.

ARTICOLO 3
(Obiettivi)

1. Sono obiettivi della presente legge:
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
b) garantire l’accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
c) recepire la progettualita’ quale modalita’ necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale;
d) integrare gli interventi di servizio civile nell’attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge;
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunita’, la protezione civile.

(Omissis)