Legge regionale 20 giugno 2003, n.10
Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10:
“Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 26 del 26 giugno 2003)
ARTICOLO 1
1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.
2. La Regione provvede ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all’iscrizione, nonchè per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.
4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all’assistenza scolastica.
5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il regolamento deve determinare inoltre:
a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l’esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;
b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;
c) l’importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;
d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del contributo;
e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.
7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 giugno 2003
Enzo Ghigo
Autore:
Regione Piemonte
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Istruzione, Studenti, Diritto allo studio, Assistenza scolastica, Famiglie, Scuole paritarie, Educazione scolastica, Svantaggio economico
Natura:
Legge regionale