Legge regionale 20 dicembre 2004, n.28
Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 28:
“Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 56 del 29 dicembre 2004
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.
ARTICOLO 2
(Accordi di programma)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all’articolo 3 e le modalità della loro attuazione.
ARTICOLO 3
(Interventi finanziabili)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;
c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli intervanti di cui all’articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 genneio 1997, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 20 dicembre 2004.
Lorenzetti
Autore:
Regione Umbria
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Educazione, Ricreazione, Disabilità, Devianza, Adolescenti, Giovani, Attrezzature, Organizzazione, Gestione, Sport, Minori, Oratori, Servizi sociali, Istituti religiosi, Enti di culto, Formazione, Programmazione, Finanziamenti, Parrocchie
Natura:
Legge regionale