Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 20 aprile 2000, n.4

Legge regionale 20 aprile 2000, n. 4:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 13 del 20 aprile 2000, Supplemento Ordinario n. 1)

(Omissis)

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IDRICHE, AMBIENTE E PATRIMONIO REGIONALE

ARTICOLO 11
(Opere pubbliche di interesse locale e regionale)

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (cap. 08015/03).
2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1999, per l’attuazione di un programma pluriennale di opere d’interesse regionale, è rideterminata in lire 16.000.000.000 per l’anno 2000, in lire 25.000.000.000 per l’anno 2001, ed in lire 20.000.000.000 per l’anno 2002 (cap. 08029/05).
3. È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l’anno 2000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 08033).
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico-artistico; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l’anno 2000, lire 3.000.000.000 per l’anno 2001 e lire 2.000.000.000 per l’anno 2002 (cap. 08033/01).
5. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1999, è rideterminata in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e in lire 25.000.000.000 per l’anno 2002 (cap. 08035/03).
6. Lo stanziamento di lire 3.000.000.000 destinato alle strutture portuali, così come determinato dall’articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è incrementato per l’anno 2000 di lire 300.000.000 (cap. 08180).
7. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell’anno 2000 l’ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08264).

(Omissis)