Legge regionale 19 gennaio 2001, n.3
Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3: “Norme per l’istituzione ed il funzionamento del dipartimento regionale di genetica”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis)
Art. 5
(Comitato etico)
1. Per i problemi etici connessi alle attività svolte dal Dipartimento di genetica è istituito un Comitato etico con il compito di esprimere d’intesa con i comitati etici, ove esistenti, delle strutture a cui appartengono i responsabili componenti il Comitato direttivo di cui all’articolo 4, comma 2, parere obbligatorio e vincolante in ordine ai progetti di ricerca biomedica, di sperimentazione clinica e terapeutica proposti dalle strutture, servizi e laboratori che fanno parte del Dipartimento.
2. Il Comitato etico dura in carica tre anni ed è composto:
(Omissis)
g) da un membro designato dall’Ordinario Diocesano di Genova;
h) da un membro designato dalla Comunità Valdese presente in Liguria;
i) da un membro designato dal Presidente della Comunità ebraica di Genova;
(Omissis)
Autore:
Regione Liguria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ordinario diocesano, Comunità ebraica, Sperimentazione, Comunità valdese, Comitato etico, Pareri obblgatori, Pareri vincolanti, Ricerca biomedica
Natura:
Legge regionale