Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 19 febbraio 2001, n.5

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5: “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 18 del 22 febbraio 2001)

TITOLO I – Finalità della legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell’occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n°469, in seguito denominato “decreto”.
2. Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l’integrazione delle funzioni relative ai servizi per l’impiego con le politiche del lavoro, dell’orientamento scolastico e professionale, dell’istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.
3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con Provincie ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell’offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

(Omissis)

ARTICOLO 4
(Sistema regionale per l’impiego)

1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l’esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all’articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l’impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
3. Fanno parte del sistema dei servizi per l’impiego e della sua organizzazione:
a) i centri per l’impiego costituiti dalle province ai sensi dell’art.11;
b) l’Azienda Calabria-Lavoro di cui al successivo art. 19;
c) la Commissione di cui al successivo art. 6;
d) la Commissione provinciale di cui all’art. 8;
e) il Comitato di cui al successivo art. 7;
f) il sistema informatico di cui all’art. 28.

(Omissis)