Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 19 dicembre 2001, n.77

Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77:
“Legge finanziaria – Secondo provvedimento di attuazione”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 28 del 24 dicembre 2001)

Capo I – Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzione della consulta regionale dei giovani

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a ventinove anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa etica e sociale.
3. La comunità giovanile è l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:
a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
b) l’educazione all’impegno sociale, civile e alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
4. Possono accedere ai benefici le Associazioni giovanili nei cui Statuti siano previste le finalità richiamate nei precedenti commi e che siano iscritte all’Albo regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 1ter.

(Omissis)