Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Febbraio 2005

Legge regionale 19 dicembre 2001, n.74

Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 74: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 28 del 24 dicembre 2001)

ARTICOLO 1

Il comma 3 dell’art. 5 della L.R. 16.3.1988 n. 29 è così modificato:

3. “I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che presentino apposita richiesta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Sindaco del Comune interessato e che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, proporzionalmente alla loro diffusione sul territorio ed alla loro incidenza sociale”.

All’art. 5 della L.R. 16.03.1988 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

4. “Le richieste non necessitano degli elaborati progettuali in allegato, dovendo i beneficiari ottemperare a quanto disposto dall’art. 6, comma 1.”

5. “Le richieste di cui al precedente comma 3 vengono presentate dai singoli ministri di culto operanti nel territorio comunale, o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli altri.”

6. “I contributi di cui al comma 1 sono erogati dai Comuni in favore dell’autorità esponenziale della confessione religiosa, la quale provvede alla ripartizione degli stessi tra i singoli ministeri di culto che ne hanno fatto richiesta ai sensi del precedente comma 4″.

ARTICOLO 2

Alla L.R. 16.3.1988, n. 29 è aggiunto il seguente art. 5 bis:

1. Ai fini della devoluzione dei contributi di cui all’art. 5 comma 1, l’Ufficio di Ragioneria di ogni Comune della Regione, su ciascuna reversale di incasso relativa ai contributi per urbanizzazione secondaria, storna una percentuale pari al 10% dell’importo introitato e lo destina ad un sotto conto corrente vincolato appositamente costituito presso la tesoreria del Comune, il quale può essere utilizzato unicamente per la corresponsione di quanto dovuto alle autorità religiose.

2. Entro il 15 aprile di ogni anno, i Comuni fanno pervenire all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici un dettagliato resoconto, da cui risulti che la devoluzione dei contributi per l’urbanizzazione secondaria alle autorità religiose è avvenuta nel pieno rispetto dei termini e dell’aliquota di cui all’art. 5 comma 1.

3. Qualora, dopo tale data, risultino Comuni inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 comma 1, la Giunta Regionale nomina, entro il 15 maggio, un Dirigente dell’Area competente per ogni Provincia in cui almeno un Comune non abbia rispettato quanto stabilito dalla predetta norma.

4. Il Dirigente entro il 30 maggio, sollecita i Comuni inadempienti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere alla devoluzione dei contributi dovuti nel termine di 15 giorni dal ricevimento del predetto atto di intimazione.

5. Qualora uno o più Comuni non adempiono a quanto loro richiesto, il Dirigente emana un provvedimento previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni Consiliari in cui
viene stabilito che i Comuni inadempienti non possono beneficiare di contributi regionali di qualsiasi natura nell’esercizio in corso.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente s’intende automaticamente revocato, per la parte di interesse, qualora il Comune inadempiente proceda alla devoluzione di quanto dovuto alle autorità religiose in base all’art. 5 comma 1. Di ciò vengono avvertite le competenti Commissioni Consiliari.

ARTICOLO 3

Alla L.R. 16.3.1988, n. 29 è aggiunto il seguente art. 10, quale norma transitoria:

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche alla presente legge, i Comuni provvedono a costituire presso la tesoreria comunale il sotto conto corrente vincolato di cui all’art. 5 bis comma 1 ed a trasmettere tempestivamente all’Assessorato Regionale ai LL.PP. la documentazione
attestante la costituzione dello stesso.

2. I Comuni che non hanno concesso i contributi negli anni passati, semprechè l’autorità religiosa ne abbia fatto richiesta, sono tenuti a erogarli entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.”

ARTICOLO 4

Il comma 5 dell’art. 3 della L.R. 16.3.1988, n. 29 è così modificato:

5. “In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all’art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza, mediante concessione a titolo gratuito del diritto di superficie”.

ARTICOLO 5

Il comma 1, dell’art. 6 della L.R. 16.3.1988, n. 29 è così modificato:

1. “I contributi, entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature di cui al precedente art. 2; a tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analitica relazione sull’utilizzazione delle somme percepite e già utilizzate per le finalità della presente legge”.

ARTICOLO 6

Il comma 6, dell’art. 7 della L.R. 16.3.1988, n. 29 è così modificato:

6. “Le domande di concessione dei contributi, corredate da una relazione di massima dei lavori da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente, devono essere presentate all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici entro il 31 marzo di ogni anno; per il 1988, entro 60 giorni dell’entrata in vigore della presente legge.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 Dicembre 2001

In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.