Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Maggio 2005

Legge regionale 18 ottobre 2002, n.26

Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26: “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 50 del 21 ottobre 2002)

(Omissis)

Titolo I – Conservazione e valorizzazione dei centri storici

ARTICOLO 2
(Classificazione e censimento)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nonché del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, vengono classificati i seguenti beni o gruppi di beni:
a) centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell’iconografia tradizionale, e che conservano l’aspetto o i connotati d’insieme della città storica o di una consistente parte di essa;
b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativi territoriale;
c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d’insieme.
2. Su proposta dell’Assessore regionale alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, la Giunta regionale con proprie deliberazioni:
a) definisce, d’intesa con la Soprintendenza regionale, le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, necessarie per il riconoscimento di centro storico di particolare pregio e le modalità relative al riconoscimento stesso;
b) approva, su proposta dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, l’elenco degli insediamenti censiti, anche ai sensi del decreto legislativo n. 490/99,Titolo II, capo I, secondo i criteri fissati dall’articolo 3, previa acquisizione del parere di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 155, comma 2, lettera b).

(Omissis)