Legge regionale 18 ottobre 2002, n.25
L.R. Molise 18 ottobre 2002, n. 25: “Eliminazione delle barriere architettoniche”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 31 ottobre 2002)
(omissis)
ARTICOLO 4
(Campo di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa si applica:
a) agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attività turistiche, sportive, culturali e ricreative, compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi destinati ad attività del tempo libero anche a carattere temporaneo;
b) agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati;
c) agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonché ai parcheggi;
e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e fune nonché ai mezzi di navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale;
f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, provinciale e comunale;
g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni;
h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
(omissis)
Autore:
Regione Molise
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Servizi religiosi, Chiese, Barriere architettoniche, Urbanistica
Natura:
Legge regionale