Legge regionale 18 maggio 2000, n.100
Legge regionale 18 maggio 2000, n. 100:
“Istituzione della Commissione regionale di Bioetica”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 18 del 28 giugno 2000)
Art.1
(Istituzione della Commissione regionale di Bioetica)
1. E’ istituita nella regione Abruzzo la Commissione regionale di Bioetica ai fini dell’approfondimento e della diffusione sul territorio regionale delle tematiche etiche connesse alle attività volte alla tutela della salute pubblica, al progresso delle scienze mediche e biologiche (ex art. 1, c. 1).
2. La Commissione regionale di Bioetica è preposta all’approfondimento, a livello regionale, degli aspetti bioetici – e di ogni loro risvolto di carattere deontologico, giuridico ed etico (ex art. 3, c. 3) – connessi all’esercizio della pratica sanitaria, della ricerca biomedica ed al suo impatto ambientale nelle seguenti materie (ex art. 3, c. 1):
1. ingegneria e manipolazione genetica e cellulare, anche applicate alla biotecnologia animale e vegetale;
2. tutela della biodiversità e germoplasma;
3. riproduzione medicalmente assistita;
4. donazione di organi e trapianti;
5. accanimento terapeutico ed eutanasia;
6. problemi connessi alla raccolta ed alla gestione dei dati sull’identità generale e biologica;
7. sperimentazione dei farmaci;
8. aborto;
9. tossicodipendenze ed alcolismo;
10. riabilitazione del portatore di handicap;
11. riabilitazione dell’anziano;
12. istanze etiche in psichiatria;
13. bioetica, economia e salute.
Art. 2
(Finalità della Commissione)
1. Alla Commissione regionale di Bioetica spettano le seguenti finalità:
1. promuovere una cultura bioetica sul territorio regionale;
2. curare i rapporti tra CE locali e tra questi ed il CNB;
3. raccogliere i dati sul territorio regionale (ex art. 3, c. 1);
4. prestare consulenze per la Giunta ed il Consiglio regionale, ove richiesto (ex art. 2, c. 2d);
5. fornire attività consultiva nelle materie di propria competenza in favore della pratica sanitaria, della ricerca biomedica (ex art. 1, c. 3, 4: ex art. 2, c. 2 c, f);
6. proporre soluzioni legislative ed amministrative nelle stesse materie (ex art. 3, c. 1, ex art. 3, c. 2b).
Art. 3
(Attività e competenze della Commissione)
1. La Commissione regionale di Bioetica svolge le seguenti attività:
1. elabora strategie di interventi per la diffusione delle tematiche bioetiche attraverso l’organizzazione di: 1. corsi di formazione rivolti ai CE locali per la diffusione dei documenti del CNB; 2. corsi di formazione permanenti per gli operatori sanitari (ex art. 2, c. 2c) e le associazioni di volontariato sanitario anche in sinergia con i CE locali; 3. seminari e conferenze di sensibilizzazione alle tematiche bioetiche;
2. realizza il coordinamento tra i CE locali favorendo lo scambio di esperienze e proponendo iniziative comuni;
3. svolge indagini e raccoglie dati sul territorio regionale (ex art. 3, c. 1);
4. esprime, ove interpellata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, pareri consultivi su singoli provvedimenti legislativi od amministrativi (ex art. 2, c. 2d) e sulle iniziative regionali in materia sanitaria;
5. collabora alla programmazione sanitaria regionale ed alla allocazione delle risorse;
6. fornisce agli operatori sanitari e scientifici un quadro di riferimento dettagliato al fine di orientare la loro azione professionale, sotto il profilo etico e deontologico, in correlazione con le trasformazioni in atto nel settore sanitario e della ricerca biomedica;
7. controlla la qualità del servizio sanitario regionale con particolare riferimento all’umanizzazione della medicina (ex art. 2, c. 1a, ex art. 3, c. 2a);
8. fornisce all’utente del servizio sanitario regionale idonea informazione nell’ambito dei settori di propria competenza sugli indirizzi adottati dalle strutture sanitarie in ordine ai trattamenti ed alle cure mediche (art. 2 c. 1b);
9. elabora proposte, in vista della produzione legislativa regionale, ovvero dell’attività amministrativa, attinenti al campo della ricerca e della assistenza sanitaria (ex art. 3, c. 1 e c. 2b);
10. riferisce al Consiglio regionale al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente (ex art. 3, c. 2c).
Art. 4
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione regionale di Bioetica è composta, in forma stabile dai seguenti membri (ex art. 4, c. 1):
1. due docenti/esperti di bioetica;
2. due docenti/esperti, uno in sociologia e uno in scienze giuridiche;
3. uno psicologo;
4. un teologo;
5. un biologo;
6. un medico legale;
7. un medico di medicina generale;
8. un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
9. un rappresentante nominato dalla competente gerarchia ecclesiastica;
10. l’Assessore alla Sanità della Regione o un suo delegato.
2. Essa verrà integrata su convocazione del Presidente, in relazione alle tematiche trattate, dai seguenti membri:
1. un magistrato del Tribunale per i minori;
2. il Difensore Civico della Regione Abruzzo;
3. un veterinario
4. un medico specialista nella materia di discussione.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Aborto, Sperimentazione, Bioetica, Salute pubblica, Ricerca biomedica, Scienze mediche, Scienze biologiche, Pratica sanitaria, Riproduzione medicalmente assistita, Teologi
Natura:
Legge regionale