Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 18 luglio 2005, n.15

Legge regionale 18 luglio 2005, N. 15: “Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7”

(da: “Bollettino Ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia” N. N. 29 del 20 luglio 2005 Supplemento Straordinario N. 14 del 22 luglio 2005)

ARTICOLO 5
(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

(Omissis)

24. La Regione riconosce il valore storico e documentario delle documentazioni archivistiche diocesane, plebanali e parrocchiali del Friuli Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla loro tutela, conservazione e riordino, finalizzate alla consultabilita’ degli studiosi e alla fruibilita’ della documentazione da conseguire anche mediante deposito degli atti negli archivi delle Diocesi medesime.

25. Per il perseguimento delle finalita’ previste dal comma 24 l’Amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le Diocesi interessate, e’ autorizzata a promuovere attivita’ di ricerca, catalogazione e divulgazione, anche su supporto informatico, delle documentazioni archivistiche diocesane. Puo’ inoltre assegnare per periodi rinnovabili personale regionale, proveniente anche da Direzioni centrali diverse da quella competente per materia, stabilendone le forme di accesso alle strutture museali e archivistiche.

26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 25 fanno carico alle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 51.1.280.1.1 – capitolo 550;
b) U.P.B. 51.1.250.1.659 – capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 51.3.250.1.687 – capitolo 9650.

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Settori produttivi)

(Omissis)

84. I commi 123, 124 e 125 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 sono sostituiti dai seguenti:

123. “Al fine di incentivare i soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, di potenziare il turismo scolastico nella regione, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per l’organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalita’ di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonche’ da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi <> per i soggetti qualificati come imprese.

124. I soggiorni di cui al comma 123 possono comprendere tutte le spese per la loro effettuazione, compresa una quota forfettaria del 10 per cento sulla spesa complessiva per spese di organizzazione e con esclusione delle spese per il trasporto da e per la localita’ di provenienza dei partecipanti, e devono essere della durata minima di cinque giorni, con almeno quattro pernottamenti, ridotti a tre giorni, con almeno due pernottamenti, qualora il soggiorno sia organizzato da istituti scolastici.

125. I contributi di cui al comma 123 sono concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, fino al limite di 1.500 euro per soggiorno, con il limite ulteriore di 30 euro per ogni partecipante e un numero minimo di partecipanti di 15 persone per soggiorno. In via prioritaria sono ammesse le iniziative che vengono effettuate nei periodi di bassa stagione, nonche’ quelle riservate a studenti e a gruppi di anziani. Le domande, corredate di relazione illustrativa e preventivo di spesa, devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attivita’ produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico. Con il decreto di concessione del contributo viene erogato in via anticipata il 50 per cento del contributo concesso e vengono stabilite le modalita’ di rendicontazione dello stesso.”.

85. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 123, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 84 fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente: “Contributi per l’organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalita’ di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonche’ da consorzi turistici o da operatori turistici associati”.

(omissis)